Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Paletti dell’Art. 599-bis c.p.p.
L’esito di un processo non è mai scontato, ma le regole per contestare una decisione sono chiare e precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non tutti i motivi di lamentela sono validi per accedere al giudizio di legittimità. Quando un appello non rispetta i criteri di legge, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo ha presentato. Analizziamo questa ordinanza per capire i confini procedurali che ogni avvocato e cittadino deve conoscere.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione di secondo grado, basandosi su uno specifico motivo di doglianza.
Tuttavia, la questione centrale non è mai entrata nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si è arenata su un ostacolo puramente procedurale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p.), ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. L’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione alla Corte d’Appello nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
I Limiti Imposti dall’Art. 599-bis del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Questa norma disciplina il cosiddetto “concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, una procedura che prevede un accordo tra le parti per definire il processo in appello, spesso con una riduzione di pena. Quando una sentenza viene emessa in seguito a tale accordo, i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione sono estremamente limitati.
La Corte ha stabilito che l’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente non rientrava nel novero di quelli consentiti dalla legge in questi casi specifici. Di fatto, l’appello era stato presentato per ragioni che la legge non ammette in questa fase e in questa forma.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state tanto concise quanto nette. I giudici hanno richiamato consolidati orientamenti giurisprudenziali (tra cui le sentenze n. 28306/2021 e n. 29898/2019) per affermare che il perimetro di censura contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è rigorosamente definito. Il ricorrente ha tentato di percorrere una strada che la legge gli precludeva.
L’inammissibilità è stata quindi una conseguenza automatica della non conformità del motivo di ricorso alle previsioni normative. L’ordinanza agisce come un monito: la scelta dei motivi di impugnazione non è libera, ma deve aderire scrupolosamente a quanto previsto dal codice. Tentare di forzare la mano con argomentazioni non pertinenti al tipo di giudizio attivato conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie, che servono anche a scoraggiare ricorsi presentati con leggerezza o a scopi meramente dilatori.
Le Conclusioni
Questo provvedimento offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, evidenzia l’importanza cruciale della tecnica processuale: un diritto può esistere, ma se non lo si fa valere con gli strumenti corretti, rimane inespresso. In secondo luogo, ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Infine, le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile sottolineano la responsabilità che grava su chi decide di adire la Suprema Corte. È fondamentale, quindi, una valutazione attenta e professionale dei presupposti di ammissibilità prima di intraprendere un’impugnazione così delicata.
Che cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso viene respinto dalla corte senza entrare nel merito della questione, perché non rispetta i requisiti formali e procedurali previsti dalla legge.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo di lamentela sollevato non rientrava tra quelli specificamente consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa secondo la procedura dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Passalacqua)
Ritenuto che l’unico motivo di doglianza dedotto dal ricorrente non rientra nel novero di quelli consentiti in sede di legittimità per censurare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, COGNOME, COGNOME, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 276228), per cui l’impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024