Ricorso inammissibile: cosa succede se si superano i limiti del giudizio di rinvio?
Nel complesso panorama della procedura penale, la fase del giudizio di rinvio rappresenta un momento cruciale. Ma cosa accade se, dopo la decisione del giudice di rinvio, si propone un nuovo ricorso per Cassazione con motivi che esulano da quanto stabilito dalla Suprema Corte? Un’ordinanza recente chiarisce i confini e le conseguenze, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi non rispetta i limiti del giudizio devoluto. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale.
I Fatti del Caso: La Decisione della Corte d’Appello in Sede di Rinvio
La vicenda processuale trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio una decisione della Corte d’Appello. Il compito del giudice di rinvio era molto specifico: doveva limitarsi a riqualificare un reato (il capo C dell’imputazione) come contravvenzione ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, applicare l’istituto della continuazione con un altro reato (capo B) e, di conseguenza, rideterminare la pena complessiva, rivalutando anche la sussistenza della recidiva.
La Corte d’Appello di Torino, attenendosi a queste indicazioni, ha emesso una nuova sentenza, riformando parzialmente quella precedente secondo le direttive ricevute.
I Motivi del Ricorso: un Tentativo di Allargare il Dibattito
Nonostante la chiarezza del mandato, l’imputato ha deciso di proporre un nuovo ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio. I motivi, tuttavia, toccavano punti che erano ormai estranei all’oggetto della decisione. In particolare, la difesa contestava il riconoscimento della recidiva e l’entità del trattamento sanzionatorio, ma lo faceva in modo generico e tentando di riaprire questioni già definite.
L’Ordinanza della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere il tentativo della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e ben consolidati nella giurisprudenza.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che nel giudizio di rinvio l’ambito di cognizione è strettamente limitato ai punti che la Cassazione ha indicato nell’annullamento. Non è possibile, quindi, sollevare censure su parti della sentenza originaria che non sono state oggetto della decisione di annullamento. Qualsiasi motivo che esuli da tale perimetro è, per definizione, inammissibile.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
In secondo luogo, la Corte ha qualificato come “generico” il motivo di ricorso relativo alla recidiva e alla pena. Un motivo è generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non aveva contestato punto per punto la motivazione della Corte d’Appello (contenuta nei paragrafi 8 e 9 della sentenza), ma si era limitata a riproporre le proprie conclusioni senza aggiungere nuovi e pertinenti argomenti. Tale approccio non è sufficiente per attivare un controllo di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e didascalica. Il principio cardine è che il giudizio di rinvio non riapre l’intero processo, ma lo circoscrive ai soli aspetti indicati nella sentenza di annullamento. L’imputato, nel suo ricorso, ha tentato di contestare elementi che non erano più in discussione, violando così il principio del giudicato progressivo. Inoltre, la critica alla valutazione della recidiva e alla quantificazione della pena è stata ritenuta generica perché non si è misurata con la logica argomentativa del giudice di rinvio. La Corte sottolinea come il ricorso mancasse di un reale confronto critico con la decisione impugnata, trasformandosi in una mera riproposizione di tesi già vagliate.
Le conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che la strategia difensiva in sede di legittimità, specialmente dopo un rinvio, deve essere estremamente mirata e rigorosa. Non si possono introdurre motivi “estranei” o formulare critiche “generiche”. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione chiara sull’importanza di rispettare le regole e i limiti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati riguardavano punti della sentenza estranei a quelli specificati dalla Cassazione nella precedente pronuncia di annullamento con rinvio. Inoltre, uno dei motivi era considerato generico.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non si confronta in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando, ma si limita a riproporre le proprie tesi senza contestare puntualmente la logica del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riqualificato il reato di cui al capo C) quale contravvenzione ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d. Igs. n. 159/2011 e, applicata la continuazione con il capo B), ha ridetermiNOME le pena;
Ritenuto che sono inammissibili tutti i motivi di ricorso che attengono a punti della sentenza estranei alla pronuncia di annullamento con rinvio la quale ha riguardato esclusivamente la qualificazione del reato di cui al capo C) nei termini recepiti dal giudice di rinvio, con necessità di procedere alla rideterminazione della pena e alla rivalutazione della sussistenza della recidiva;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta in riconoscimento della recidiva e l’entità del trattamento sanzioNOMErio, è generico poiché non si misura con la motivazione fornita al riguardo dal giudice di rinvio (paragrafi 8 e 9 a pag. 6 della sentenza impugnata);
lette le note trasmesse dal difensore che rassegnano solo le conclusioni, senza introdurre ulteriori argomenti a sostegno del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024