Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Precluso
Il sistema giudiziario prevede dei meccanismi precisi per garantire certezza e definitività alle decisioni. Uno di questi è il principio che impedisce di riproporre all’infinito le stesse questioni già decise. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa regola, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Analizziamo come la Corte ha applicato i principi del giudizio di rinvio e le conseguenze della sua violazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna per reati previsti dal Testo Unico sulle leggi doganali (artt. 291bis e 291ter d.P.R. 43/1973), si è visto rideterminare la sanzione dalla Corte d’Appello in sede di rinvio. La Corte di Cassazione, infatti, aveva precedentemente annullato la sentenza di condanna, ma solo limitatamente a un punto specifico: l’applicazione della recidiva.
Nonostante ciò, l’imputato ha presentato un nuovo ricorso per Cassazione, lamentando questa volta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questo è stato l’unico motivo di doglianza proposto.
I Limiti del Giudizio di Rinvio e il Ricorso Inammissibile
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura del giudizio di rinvio. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza e rinvia il caso a un’altra corte, delinea un perimetro preciso entro cui il nuovo giudice deve muoversi. Qualsiasi questione non inclusa nel mandato di rinvio o, peggio ancora, già decisa dalla stessa Cassazione, non può essere riesaminata.
In questo caso, la precedente sentenza della Cassazione (la cosiddetta “sentenza rescindente”) non solo aveva limitato il rinvio alla sola questione della recidiva, ma aveva anche esplicitamente dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche. Riproporre la stessa identica questione in un successivo ricorso costituisce una palese violazione dei limiti processuali, rendendo il nuovo ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sull’articolo 624 del codice di procedura penale. Gli Ermellini hanno sottolineato che la questione delle circostanze attenuanti era già stata “coperta dal giudicato”, essendo stata dichiarata inammissibile nella precedente pronuncia. Pertanto, la Corte d’Appello in sede di rinvio non avrebbe potuto in alcun modo riconsiderarla, e tantomeno poteva farlo la Cassazione in questa nuova fase.
La decisione è netta: il ricorso è inammissibile perché tenta di riaprire una discussione su un punto già definitivamente chiuso. Questo principio serve a evitare la perpetuazione dei processi e a garantire che le decisioni della Corte di Cassazione non vengano aggirate.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente due sanzioni per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce quindi un messaggio importante: le vie dell’impugnazione devono essere percorse con serietà e nel rispetto delle regole procedurali, pena l’applicazione di sanzioni significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorrente ha riproposto un motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la stessa Corte di Cassazione aveva già dichiarato inammissibile in una precedente sentenza nello stesso procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La legge prevede che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Cosa significa che una questione è ‘coperta dal giudicato’ in un processo?
Significa che su quella specifica questione è già stata presa una decisione definitiva e non può più essere oggetto di discussione o di riesame nelle successive fasi dello stesso processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha rideterminato la sanz in ordine al reato previsto dagli artt. 291bis e 291ter del d.P.R. 23 gennaio 197 n.43.
L’unico motivo proposto, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in relazione al disposto dell’art.6 cod.proc.pen.; difatti, in sede di sentenza rescindente, questa Corte avev dichiarato inammissibile il motivo attinente alle circostanze suddette, disponendo l’annullamento con rinvio unicamente in relazione all’applicazione della recidiva.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La
Il Consigliere estensore
Così deciso il 23 settembre 2024
ente