Ricorso Inammissibile: i Limiti Imposti dalla Legge per l’Appello in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21426 del 2024 offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata ricorso inammissibile quando i motivi addotti non rientrano tra quelli specificamente consentiti dalla legge. Questo caso evidenzia l’importanza di comprendere i confini procedurali del ricorso in Cassazione, specialmente riguardo alle pene sostitutive e alla competenza funzionale dei diversi organi giudiziari.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dal Tribunale di Foggia ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, la mancanza di motivazione riguardo a un’istanza sulle modalità esecutive di una pena detentiva sostitutiva che gli era stata applicata.
Il ricorrente lamentava, in sostanza, che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato le sue decisioni relative all’esecuzione della pena, una questione che riteneva cruciale per la sua posizione.
La Decisione sul ricorso inammissibile della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata (de plano) e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione della Suprema Corte si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti dalla legge per un ricorso in sede di legittimità. Il punto centrale della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di determinati riti speciali.
Nel caso specifico, le censure relative al vizio e alla mancanza di motivazione sulle modalità di esecuzione di una pena sostitutiva non rientrano in questo elenco. La Cassazione ha chiarito che tali questioni non possono essere oggetto del giudizio di legittimità, ma appartengono invece alla competenza esclusiva del giudice di sorveglianza. Come specificato dall’articolo 62 della legge n. 689 del 1981, è il magistrato di sorveglianza l’organo preposto a decidere su tutti gli aspetti pratici e applicativi dell’esecuzione delle pene sostitutive.
Pertanto, il tentativo del ricorrente di portare tali questioni all’attenzione della Cassazione costituiva un’errata individuazione della sede giurisdizionale competente, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). I motivi di ricorso sono strettamente tipizzati e non possono essere estesi a questioni che la legge riserva ad altre autorità giudiziarie. La decisione sottolinea che le doglianze relative all’esecuzione della pena, incluse le pene sostitutive, devono essere indirizzate al giudice di sorveglianza, che possiede gli strumenti e la competenza specifica per valutarle. Per gli operatori del diritto e i cittadini, ciò serve da monito sull’importanza di incanalare correttamente le proprie istanze verso il giudice competente per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati non rientravano tra quelli specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, che limita le censure ammissibili in sede di legittimità.
Quali erano i motivi di ricorso presentati?
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e una mancanza di motivazione su un’istanza relativa alle modalità di esecuzione di una pena detentiva sostitutiva.
Qual è il giudice competente a decidere sulle modalità di esecuzione delle pene sostitutive?
Secondo l’ordinanza, la competenza a decidere sulle modalità esecutive delle pene detentive sostitutive spetta al giudice di sorveglianza, come stabilito dall’art. 62 della legge n. 689 del 1981.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
CODICE_FISCALEe CODICE_FISCALE age-RAGIONE_SOCIALE -r
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure non previste dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione; mancanza di motivazione su istanza relativa a modalità esecutive della pena detentiva sostitutiva, demandate in ogni caso al giudice di sorveglianza ex art. 62 I. n. 689 del 1981);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato !nammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.