Ricorso Inammissibile: Cosa Succede se si Ripropongono Motivi Rinunciati?
La presentazione di un ricorso in Cassazione è un momento cruciale del processo penale, ma è soggetta a regole molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando vengono riproposti motivi di appello a cui si era precedentemente rinunciato. Questo principio tutela la coerenza e l’efficienza del sistema giudiziario, impedendo alle parti di ritrattare scelte processuali già compiute.
Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del diritto di impugnazione e le conseguenze di un suo uso non conforme alla legge.
Il caso: dall’evasione al ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda sono semplici. Un soggetto veniva condannato per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. La sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello.
In quella sede, tuttavia, l’imputato aveva scelto di rinunciare a specifici motivi di appello, concentrando la sua difesa su altri aspetti, verosimilmente legati alla determinazione della pena. Nonostante questa scelta, presentava successivamente ricorso per Cassazione, sollevando nuovamente questioni a cui aveva espressamente rinunciato, come la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
I limiti dell’appello e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma di fondamentale importanza nel diritto processuale penale.
La rinuncia ai motivi d’appello e le sue conseguenze
Quando in appello si rinuncia a specifici motivi, si compie una scelta processuale vincolante. Ciò significa che l’oggetto della discussione viene limitato ai soli punti non rinunciati. Nel caso di specie, la sentenza d’appello era stata emessa secondo la procedura semplificata dell’art. 599 del codice di procedura penale, che presuppone proprio una rinuncia ai motivi, ad eccezione di alcuni specifici.
Di conseguenza, il ricorrente non poteva più contestare davanti alla Cassazione la qualificazione giuridica del reato di evasione o la mancata applicazione di una formula di proscioglimento, perché erano questioni ormai definite dalla sua stessa rinuncia.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti. Essendo stato presentato su doglianze relative a punti rinunciati, e non avendo sollevato censure sull’unico aspetto potenzialmente ancora discutibile (la pena), il ricorso è stato giudicato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni della Corte: il rispetto dei patti processuali
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio di lealtà e coerenza processuale. La rinuncia a determinati motivi di impugnazione in appello cristallizza il perimetro del giudizio. Consentire di riproporre tali motivi in Cassazione significherebbe vanificare la scelta processuale compiuta in precedenza e creare un’incertezza giuridica inaccettabile.
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere tutto, ma un controllo di legittimità su specifici errori di diritto. Se un punto non è stato contestato nel modo e nei tempi corretti, esso si considera definito e non può essere più messo in discussione.
Le conclusioni: conseguenze economiche del ricorso inammissibile
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e severe. Oltre a respingere il ricorso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione viene applicata perché si presume una colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso su motivi a cui si è rinunciato costituisce, infatti, un errore procedurale grave che appesantisce inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi come monito: le impugnazioni devono essere ponderate e conformi alle norme procedurali, pena conseguenze non solo processuali ma anche economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha sollevato questioni (come la qualificazione giuridica del fatto e le condizioni di proscioglimento) a cui aveva espressamente rinunciato nel precedente grado di appello.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso a cui si era rinunciato in appello?
No, la decisione chiarisce che se un imputato rinuncia a specifici motivi in appello, non può riproporre le stesse questioni nel successivo ricorso per Cassazione. La rinuncia è una scelta processuale vincolante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1116 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 07/06/1981
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 98
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare.
Il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in quanto, a fron di una sentenza emessa ex art. 599, cod. proc. pen., in cui l’appellante ha rinunciato ai mot eccetto a quelli sulla pena in questa sede non sono stati proposti, il ricorso riguarda doglianze sui motivi rinunciati quali la qualificazione giuridica del fatto e la mancata valut delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.