Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’, confermando che il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi proposti non rientrano tra quelli specificamente previsti dalla legge. Questa decisione offre un’importante lezione sulla natura negoziale del patteggiamento in appello e sulla stabilità delle decisioni giudiziarie che ne derivano.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena (il cosiddetto concordato ex art. 599-bis c.p.p.) per il reato di rapina aggravata. La pena concordata e applicata dal giudice era di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 412,00 euro.
Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta carenza e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma.
I Motivi del Ricorso e la Regola del Ricorso Inammissibile
Il motivo centrale del ricorso era una critica nel merito della valutazione compiuta in relazione a un’aggravante del reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito evidenziato come tale motivo fosse estraneo al perimetro delle contestazioni ammissibili in questi casi.
La legge, infatti, stabilisce che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello è consentito solo per ragioni specifiche, che attengono alla corretta formazione del consenso tra le parti e alla coerenza della decisione del giudice con l’accordo raggiunto. Un ricorso inammissibile è, quindi, quello che tenta di rimettere in discussione il merito della colpevolezza o la sussistenza di circostanze già accettate con l’accordo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. Il ‘concordato in appello’ è un vero e proprio negozio processuale: le parti esercitano un potere dispositivo riconosciuto dalla legge, rinunciando a contestare determinati punti in cambio di una pena concordata. Una volta che questo accordo viene sigillato dalla decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente da una delle parti, salvo casi eccezionali.
La Corte ha specificato che i motivi di ricorso ammissibili sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: problemi legati alla formazione del consenso della parte che ha aderito all’accordo.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se il consenso dell’accusa non è stato validamente prestato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata, sebbene concordata, è illegale (ad esempio, perché inferiore o superiore ai limiti edittali).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto nessuno di questi vizi, ma ha tentato di riaprire una discussione sul merito dell’aggravante, questione che si deve intendere superata dall’adesione all’accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti dalla legge, portando alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta definitiva sul merito della causa, rinunciando a future contestazioni su aspetti come la valutazione delle prove o la sussistenza delle aggravanti. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso senza fondamento legale.
È possibile impugnare una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ contestando la sussistenza di un’aggravante?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che contestare nel merito la sussistenza di un’aggravante non è un motivo valido per impugnare una sentenza frutto di un accordo sulla pena in appello, rendendo il ricorso inammissibile.
Quali sono i motivi validi per presentare ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.)?
I motivi ammissibili sono limitati a vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, a una decisione del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto, o all’illegalità della pena concordata.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 27 febbraio 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 412,00 di mita in relazione al reato di rapina aggravata.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 22 maggio 2024
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