Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte di Appello di Genova
RITENUTO IN FATTO e CONSIDIERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 3 novembre 2023 con la quale la Corte di Appello di Genova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 380,00 di multa in relazione ai reati di tentata rapina e rapina.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.
La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare ed analizzare le differenti argomentazioni difensive introdotte con i motivi di appello.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si sia trasfusa nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi
ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Co-ngrl
‘ iere estensore Il Presidenje