Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 16/02/1978
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
2.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania,
relazione al reato di furto in abitazione aggravato. Il ricorrente deduce vizio motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla dosimetria della pena.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 6
comma
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017
n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimi
questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in fu dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì
a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illega della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso l
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. GLYPH ( GLYPH Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, GLYPH Rv. 278170 GLYPH 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Il rico va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigli re estensore
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