Ricorso inammissibile: perché la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. La pronuncia chiarisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi cerca di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, sostenendo che il giudice di secondo grado avesse errato nel valutare le prove e, in particolare, l’attendibilità della persona offesa. In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di intraprendere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, basata su criteri di valutazione alternativi a quelli adottati dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che la richiesta del ricorrente esulava completamente dai poteri conferiti alla Corte in sede di legittimità. La pretesa di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove si scontra con il principio secondo cui tale attività è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il ruolo della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte ha specificato che il suo compito è verificare la presenza di eventuali vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi, in quanto aveva spiegato in modo adeguato e logico le ragioni del proprio convincimento, fondando il giudizio di colpevolezza su basi solide, inclusa la piena attendibilità della persona offesa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402 del 1997). Il principio affermato è che non è consentito, in sede di legittimità, tentare di ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti attraverso criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti. Il suo esame si limita a un controllo esterno sulla coerenza e sulla correttezza giuridica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Poiché il ricorso mirava proprio a questo riesame di merito, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, e non può essere utilizzato come un pretesto per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. La distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto rimane un pilastro del sistema processuale penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non contestava una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità. Ciò significa che non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a controllare che la sentenza impugnata sia stata emessa nel rispetto della legge e che la sua motivazione sia logica e priva di contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2244 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede d perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazi vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a p motivazione della sentenza impugnata (ove la Corte ha adeguatamente motivato le rag fondamento del giudizio di piena attendibilità della persona offesa);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende