Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 14/03/1990
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tries che – escluse le aggravanti di cui all’art. 625, comma primo, nn. 5 e 4, cod. pen. e riten
sussistente la recidiva reiterata specifica – ne ha confermato la condanna inflitta, per il del furto, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine, rideterminando la pena;
rilevato, altresì, che con l’unico motivo il ricorso contesta la sussistenza della recidiva ritenuto che esso sia manifestamente infondato e del tutto aspecifico non emergendo affatto
la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello ha adeguata motivato il riconoscimento della predetta aggravante, facendo
corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rel valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in c
questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti co
inflitte all’imputato (si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte alle pagg. 5 e 6);
ritenuto inoltre, che le censure proposte tendano a sollecitare un’inammissibil ricostruzione dei fatti alla stregua di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal G merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicit le ragioni del suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione la possibilità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è via esclusiva, riservata al giudice di merito (v., per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/ Dessimone, Rv. 207944 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
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