Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione non sono formulati in termini consenti dalla legge in quanto riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, essendo gli stessi privi di specificità e soltanto apparenti; ricorrente, infatti, ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente erronea delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte;
che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01), avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.