Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivedere le Prove
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più complessi da comprendere nel giudizio di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma quello di garante della corretta applicazione della legge. Analizziamo come questa distinzione sia stata cruciale nel dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi presentati da tre imputati.
I Fatti del Caso: Appello Contro una Sentenza di Condanna
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Le loro doglianze erano di diversa natura: uno contestava la validità e l’interpretazione delle intercettazioni e delle videoriprese utilizzate come prova a suo carico; un altro lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena; il terzo, infine, presentava il ricorso personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili, seppur per ragioni diverse. Questa decisione sottolinea l’importanza di comprendere i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da non commettere quando si impugna una sentenza.
Motivo 1: Il Ricorso Presentato Personalmente
Per uno degli imputati, l’esito è stato segnato da un vizio puramente formale. Il suo ricorso è stato giudicato inammissibile perché proposto personalmente, una modalità non consentita dalla legge per questo tipo di impugnazione, che richiede necessariamente il patrocinio di un avvocato.
Motivo 2: La Valutazione delle Prove è Competenza del Giudice di Merito
Il cuore della decisione riguarda le censure mosse alla valutazione del materiale probatorio. L’imputato che contestava l’utilizzo di intercettazioni e filmati si è scontrato con un muro invalicabile: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello). La Suprema Corte ha chiarito che, se il giudice di merito ha motivato la sua decisione in modo congruo, logico e senza vizi evidenti, basandosi su prove legittimamente acquisite come le intercettazioni, il suo giudizio sui fatti è insindacabile. Tentare di ottenere una nuova ‘lettura’ delle prove in sede di legittimità è una strategia destinata al fallimento.
Motivo 3: Censure Generiche sulle Attenuanti
Anche per il terzo ricorrente, il ricorso è stato considerato inammissibile. Le sue lamentele sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sono state ritenute ‘aspecifiche’. In altre parole, non erano sufficientemente dettagliate e non si confrontavano in modo critico con le motivazioni della Corte d’Appello, la quale aveva giustamente tenuto conto dei precedenti penali e delle modalità del fatto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è un chiaro promemoria della sua funzione. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare il ‘fatto’. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice d’appello o a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove, esso esula dai poteri della Corte e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, basata su criteri corretti e priva di vizi logici, rendendo le censure degli imputati irricevibili.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti manifesti della motivazione. In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Una lezione severa sull’importanza di comprendere appieno i confini e le regole del processo penale.
Perché un ricorso presentato personalmente dall’imputato può essere dichiarato inammissibile?
Perché la legge processuale penale, per il ricorso in Cassazione, richiede obbligatoriamente l’assistenza di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce un vizio di forma che ne causa l’immediata inammissibilità.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha valutato le intercettazioni e i video?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove. L’apprezzamento del contenuto di intercettazioni, video e altre prove è un’attività rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione può solo denunciare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice o una violazione di legge, ma non può contestare l’interpretazione del fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni e dei filmati delle video riprese sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le immagini delle videoriprese attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate e delle immagini videoriprese, sulla base di filmati pienamente utilizzabili, debitamente autorizzati, considerato il contesto in cui si sono svolti i fatti (autolavaggio di Celozzi ove avveniva lo smercio della droga, con precisa descrizione del contenuto delle videoriprese) mentre quanto alla dedotta inutilizzabilità di un video asseritamente estrapolato dalla memoria del telefono cellulare senza alcuna autorizzazione giudiziale manca riscontro dell’assenza di riprese video legittimamente autorizzate con riferimento all’episodio del 31 marzo 2023 in contestazione (in particolare il video di cui al prog. 1343 del Rit 241/23) diverse da quella che la difesa assume invece essere stata estrapolata dal telefono, senza neppure articolare una adeguata prova di resistenza rispetto alla fonte audio, basando il proprio assunto su un dato indimostrato a fronte del mancato rinvenimento del telefono, neppure mai entrato nella disponibilità degli organi inquirenti, trattandosi di intercettazione telematica della trasmissione di files audio-immagini-video del telefono in uso all’imputato, autorizzata dal AVV_NOTAIO;
ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena per la riconosciuta continuazione sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello di Bari, in considerazione della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali ed alle modalità del fatto;
ritenuto che la memoria del 7 novembre 2025 prodotta dall’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consiglj estensore
Il Pres)NOME