Ricorso Inammissibile: Quando il Vizio di Motivazione Non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma non tutti i motivi di doglianza vengono accolti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i confini entro cui può essere valutato il cosiddetto ‘vizio di motivazione’, rendendo il ricorso inammissibile quando le critiche alla sentenza precedente non evidenziano una reale illogicità nel ragionamento del giudice. L’analisi di questa ordinanza offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato su Presunti Difetti di Logica
Un cittadino, condannato dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 606, lett. e), del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il ragionamento dei giudici di merito era viziato e illogico, e per questo la sentenza avrebbe dovuto essere annullata. In particolare, si contestava la ricostruzione dei fatti legati all’attivazione di due conti, sostenendo che le argomentazioni della Corte d’Appello non fossero sufficientemente fondate.
I Limiti del Sindacato della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nel valutare il caso, ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato, citando una nota sentenza delle Sezioni Unite: il controllo della Cassazione sul vizio di motivazione ha un ‘orizzonte circoscritto’.
Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove o valutare se la motivazione del giudice di merito sia convincente o corrispondente alla realtà processuale. Il suo compito è limitato a verificare l’esistenza di un ‘logico apparato argomentativo’. In altre parole, la Cassazione controlla solo che il ragionamento del giudice non sia palesemente illogico, contraddittorio o carente, senza entrare nel merito della decisione.
L’analisi della Motivazione della Corte d’Appello
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha riscontrato che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto priva dei vizi lamentati. I giudici di merito avevano chiaramente spiegato le ragioni della condanna, basandosi su elementi concreti:
1. Per un primo conto, era stato accertato che il ricorrente aveva fornito il proprio documento d’identità e un numero di telefono cellulare, senza mai denunciarne lo smarrimento.
2. Per un secondo conto, era emerso che lo stesso ricorrente aveva consegnato il proprio documento d’identità al titolare di un punto vendita.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituivano una base argomentativa logica e sufficiente a sostenere la decisione, rendendo le critiche del ricorrente un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, in relazione ai vizi motivazionali, è limitata alla verifica della coerenza e logicità del ragionamento del giudice di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti, né può verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Poiché la sentenza impugnata presentava argomentazioni prive di vizi logici, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la sola contestazione della ricostruzione dei fatti non è sufficiente per ottenere un annullamento in Cassazione. È necessario dimostrare una manifesta illogicità nel percorso argomentativo del giudice. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi concreti e non su una mera speranza di riesame del caso.
Quando un ricorso per vizio di motivazione viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando il motivo è manifestamente infondato, ovvero quando la motivazione della sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo logico e coerente. In questi casi, la Corte non può riesaminare le prove, ma solo controllare la logicità del ragionamento.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare il vizio di motivazione di una sentenza?
Il suo ruolo è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo nella decisione impugnata. Non può verificare la corrispondenza tra la motivazione e le prove acquisite nel processo, ma solo controllare la coerenza e l’assenza di vizi logici evidenti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato poiché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, in relazione ai vizi motivazionali ex art. 606 letr e), cod. proc. pen ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione sopra delineata giacché il giudice di merito si è pronunciato con argomentazioni prive di vizi logici (cfr. pagine 3-4 della sentenza impugnata, ove si rileva che in relazione al primo conto non vi è dubbio che all’atto di attivazione il ricorrente avesse fornito documento d’identità e telefono cellulare di cui non veniva mai denunciato lo smarrimento; mentre in relazione al secondo conto risulta che il ricorrente avesse consegnato il proprio documento d’identità al titolare del punto vendita);
· rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025!
Il Consigliere estensore
La Presidente