Ricorso inammissibile dopo il patteggiamento in appello: l’analisi della Cassazione
L’istituto del concordato in appello, o patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo un principio giurisprudenziale consolidato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come è possibile contestare una sentenza frutto di un accordo tra le parti nel secondo grado di giudizio.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Lecce che, accogliendo una richiesta concorde delle parti, aveva ridotto la pena per un imputato a due anni e dieci mesi di reclusione, oltre a una multa di 12.000,00 euro. Questa procedura, disciplinata dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare in appello.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare se i motivi del ricorso rientrassero nei ristretti limiti previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
I motivi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, procedendo con le forme semplificate previste dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Accettando l’accordo sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere determinate censure sulla sentenza di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sentenza emessa a seguito di concordato possa essere impugnata solo per motivi specifici e circoscritti. Non è possibile, ad esempio, sollevare doglianze che si sarebbero dovute considerare rinunciate con l’accordo stesso, né contestare la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando espressamente la sentenza n. 30990 del 2018. Secondo tale principio, il ricorso in cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente quelli relativi al merito della vicenda o a questioni rinunciate con l’accordo, è considerato inammissibile. Nel caso di specie, le censure mosse dall’imputato non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi quindi come un tentativo di rimettere in discussione punti già definiti con il patteggiamento. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 c.p.p. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, non ricorrendo ipotesi di esonero, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze processuali significative. Una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente ai soli vizi procedurali o di volontà. Pertanto, è fondamentale che la difesa valuti attentamente tutti gli aspetti prima di aderire a un patteggiamento in appello, essendo preclusa una successiva riconsiderazione del merito in sede di legittimità.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà della parte, problemi legati al consenso del Procuratore Generale, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati dal ricorrente non rientravano nelle categorie consentite dalla legge, ma riguardavano aspetti di merito a cui si era implicitamente rinunciato con l’accordo di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, salvo eccezioni, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 16/02/2024, con la quale la Corte di Appello di Lecce, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per NOME COGNOME ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;
Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’ad. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Co GLYPH li e estensore
Il Presidente