Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 5 febbraio 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen. la Corte d’Appello di Napoli, per quel che qui interessa, riduceva ad anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta all’imputato COGNOME NOME in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d’Appello si era affidata ad affermazioni apodittiche e a moduli prestampati nella parte in cui aveva effettuato un richiamo per relationem alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado.
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Il ricorso è inammissibile in quanto, non esplicitando in maniera specifica i vizi dai quali sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso deriva dall’applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effet devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia COGNOME (cfr., COGNOME ex COGNOME multís, Rv. 274522 – 01). Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME COGNOME,
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ammende. euro tremila in favore della cassa delle
Così deciso il 09/09/2025