Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 13/10/1997
avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 28 settembre 2023, la Corte di appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato continuato di tentata rapina aggravata, lesioni, danneggiamento e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si
siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
Va, peraltro, evidenziato che il motivo di ricorso è assolutamente generico ed aspecifico in difetto dell’indicazione di elementi non considerati o mal considerati dalla Corte di merito ai fini dell’invocato proscioglimento; il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni generiche ed apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di appello.
La Corte territoriale, nell’applicare la pena concordata, si è adeguata all’accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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La Presidente