Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 483 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 3 Num. 483 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME
Ord. n. sez. 1463/2025
CC – 20/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, CUI CODICE_FISCALE, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/07/2025 della Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 luglio 2025, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Savona l’11 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena per l’odierno ricorrente in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
¨ stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha denunciato violazione di legge e un vizio della motivazione, in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. pen., 609-quater e 47 cod. pen., censurando l’erroneità della sentenza, per non aver motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover assolvere l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 7810 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, COGNOME, Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102), secondo cui, in tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il
massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME