Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i motivi non bastano
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i confini invalicabili del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questa ordinanza offre un’importante lezione sui requisiti di specificità di un ricorso e sul divieto per la Suprema Corte di trasformarsi in un terzo giudice del merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Processo: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado, proponendo una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già ampiamente valutato e disatteso le argomentazioni difensive, basando la propria decisione su un’analisi approfondita degli elementi probatori, tra cui un’ordinanza dirigenziale e documentazione fotografica che definivano con precisione l’oggetto della controversia.
La Decisione della Cassazione: Le Ragioni dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo inammissibile per diverse ragioni fondamentali che delineano chiaramente i limiti del suo sindacato.
La Genericità e la Mancanza di Specificità del Ricorso
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è la mancanza di “concreta specificità” dei motivi di ricorso. Invece di contestare precise violazioni di legge o evidenti vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, l’impugnazione si limitava a criticare genericamente la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. Questo approccio non è consentito, poiché il ricorso per cassazione deve individuare in modo chiaro e puntuale gli errori di diritto commessi dal giudice del merito.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha sottolineato come il ricorso mirasse a una “rivalutazione delle fonti probatorie” e a una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Si tratta di un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, è quello di “giudice di legittimità”, non di merito. Il suo compito non è decidere chi ha torto o ragione sui fatti, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
Le motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato rigettato
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. I giudici hanno stabilito che le doglianze presentate erano una mera riproposizione delle censure già sollevate e respinte in appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “lineare e adeguata”, basata su un’analisi “completa e approfondita” delle risultanze processuali. Di fronte a una motivazione così solida, il tentativo della ricorrente di sollecitare un “improponibile sindacato sulle scelte valutative” della corte territoriale non poteva che fallire. La Cassazione ha quindi confermato che, in assenza di manifeste illogicità o violazioni di legge, la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete per la ricorrente, condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto e non può essere utilizzato come un espediente per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. La pronuncia rafforza il principio fondamentale della distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, garantendo l’efficienza e la corretta funzione del sistema giudiziario.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era privo di specificità concreta, mirava a una non consentita rivalutazione delle prove e dei fatti già decisi dalla Corte d’Appello e si limitava a riproporre censure già respinte nel precedente grado di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito” e non può procedere a una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non ricostruire i fatti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questo caso, la parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDELICATO NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quel adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
considerato che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensiv dell’appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, dove viene valutato il contenuto dell’ordinanza dirigenziale delle attività produtti unitamente agli ulteriori elementi di prova, utili a individuare esattamente l’area occupata, così come documentato anche dalle foto versate in atti);
ritenuto che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritt vigenti in materia;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente