Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio di Rinvio Post-Cassazione
Quando una sentenza della Corte di Cassazione annulla una decisione precedente e rimanda il caso a un altro giudice, quali sono i confini del nuovo processo? L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere dal tentativo di superare tali limiti. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di rinvio non può riaprire questioni già coperte da ‘cosa giudicata’. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Appello Fuori Tema
La vicenda processuale ha origine da una condanna per reati fallimentari emessa dal Tribunale. In seguito a un primo ricorso, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello, ma solo relativamente a un punto specifico: la valutazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il caso era stato quindi rinviato alla Corte d’Appello per una nuova decisione esclusivamente su tale aspetto.
La Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio, ha confermato la condanna e negato il beneficio richiesto. Contro questa nuova decisione, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, sollevando però una questione completamente diversa, relativa all’applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che riguarda il proscioglimento immediato per evidenza dell’innocenza.
I Limiti del Giudizio di Rinvio e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella delimitazione dei poteri del giudice del rinvio. Quando la Suprema Corte annulla una sentenza solo su specifici punti, tutte le altre parti della decisione che non sono state toccate dall’annullamento diventano definitive. Questo fenomeno è noto come ‘cosa giudicata parziale’ o ‘progressiva’.
La Formazione della ‘Cosa Giudicata’
Nel caso specifico, l’annullamento riguardava unicamente il beneficio della sospensione della pena. Ciò significa che la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato e tutti gli altri aspetti della condanna erano già diventati irrevocabili, acquisendo l’autorità di ‘cosa giudicata’ ai sensi dell’art. 624 c.p.p. Di conseguenza, nel giudizio di rinvio, né le parti né il giudice potevano rimettere in discussione l’accertamento della responsabilità penale. Il tentativo dell’imputato di sollevare una questione di merito, come quella ex art. 129 c.p.p., si è scontrato con questo sbarramento invalicabile, portando a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e basata su solidi principi procedurali. In primo luogo, ha evidenziato che la doglianza dell’imputato era preclusa dall’effetto della cosa giudicata formatasi sulla sua colpevolezza. L’ambito della discussione nel giudizio di rinvio era stato circoscritto dalla precedente sentenza della Cassazione alla sola questione del beneficio, escludendo ogni altra valutazione sul merito della vicenda.
In secondo luogo, i Giudici hanno richiamato l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di rinvio è consentito solo per motivi non preclusi dalla decisione che ha disposto il rinvio stesso. Poiché la questione sollevata dall’imputato era palesemente preclusa, il ricorso è stato giudicato inammissibile. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante monito sulle strategie processuali. Evidenzia che il giudizio di rinvio non è una seconda opportunità per rimettere in discussione l’intero processo, ma una fase circoscritta ai soli punti indicati dalla Corte di Cassazione. Qualsiasi tentativo di ampliare l’oggetto del giudizio è destinato a fallire, comportando non solo la reiezione del ricorso ma anche ulteriori oneri economici per il ricorrente. La decisione rafforza i principi di certezza del diritto e di economia processuale, evitando che i processi si protraggano all’infinito su questioni già definitivamente decise.
È possibile sollevare nuove questioni sulla colpevolezza in un giudizio di rinvio limitato alla sola concessione di un beneficio?
No, non è possibile. Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza limitatamente a un punto specifico (come la sospensione condizionale della pena), tutte le altre parti della decisione, inclusa l’affermazione di colpevolezza, diventano definitive e non possono essere più discusse.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Qual è l’effetto della ‘cosa giudicata’ su parti di una sentenza non annullate dalla Cassazione?
Le parti della sentenza che non sono state oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione diventano irrevocabili e definitive. Questo principio, noto come ‘cosa giudicata parziale’, impedisce che tali punti possano essere nuovamente messi in discussione nelle successive fasi del processo, come il giudizio di rinvio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio per la sola statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 28/6/2018 nei confronti di, NOME in relazione ai reati di cui all’art. 216, comma1, R.D. 267 del 1941 ritenendo che l’imputato non abbia diritto al beneficio richiesto;
Rilevato che con il con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che la doglianza non è consentita in quanto l’annullamento era stato disposto esclusivamente in ordine alla valutazione relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena essendo pertanto ormai preclusa ogni altra questione in quanto ha acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso in ordine alla possibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024