Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15091 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
SANDRA RECCHIONE
– Relatore –
Sent. n. sez. 60225
UP – 26/03/2025
R.G.N. 3813/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato a OSTUNI il 10/10/1952 nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a OSTUNI il 21/04/1958
avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, concludeva per l’annulla mento con rinvio della sentenza impugnata;
il difensore della parte civile, COGNOME Rosa Anna, Avv. COGNOME Domenico COGNOME ha richiamato il ricorso e la memoria ed ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
i l difensore dell’imputato , COGNOME Vittorio, Avv. COGNOME COGNOME ha richiamato il contenuto della memoria depositata ed ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso depositando nota spese.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Brindisi, riformando integralmente la sentenza del giudice di Pace assolveva NOME COGNOME dal reato di occupazione abusiva dell’immobile acquisito per successione mortis causa da NOME COGNOME parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: le emergenze processuali, ed in particolare le dichiarazioni di NOME COGNOME indicherebbero la sua colpevolezza in ordine alla consapevole occupazione dell’immobile della Zaccaria .
Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria.
2.1. La doglianza proposta non è consentita in quanto si risolve nella critica alla ‘ motivazione ‘ della sentenza impugnata, in una materia, che, essendo assegnata alla competenza del Giudice di pace, ammette che il ricorso per cassazione sia proposto solo per ‘ violazione di legge ‘. (art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen.).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’imputato resistente NOME COGNOME che , tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di NOME COGNOME che si liquidano in euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME