Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 44402/2023, offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, in particolare sui limiti del ricorso in Cassazione. La decisione ribadisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, chiedendo ai giudici supremi di rivalutare prove e fatti già esaminati.
I Fatti del Caso: La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato aveva basato il suo ricorso su tre motivi principali, tutti incentrati su una presunta violazione di legge nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. Egli contestava, in sostanza, il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato la rilevanza e l’attendibilità delle fonti di prova, proponendo una lettura alternativa dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Il Ruolo della Cassazione: Giudice di Legittimità, non di Merito
La Corte ha sottolineato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha evidenziato vizi di legge nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio a quello dei tribunali di merito né può verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Si evidenzia che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e coerente, esente da vizi, per giustificare la dichiarazione di responsabilità dell’imputato. Applicando correttamente i principi giuridici, la Corte d’Appello aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si scontra con i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione. Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenza Jakani delle Sezioni Unite), la Corte ribadisce che il suo compito non è quello di cercare una “verità” diversa da quella processuale stabilita nei gradi precedenti, ma solo di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Non può essere un semplice tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. La pronuncia conferma la rigidità di questo principio, sanzionando il ricorso inammissibile non solo con il rigetto, ma anche con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando così la serietà e la finalità del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’appello, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) si occupa di accertare i fatti e valutare le prove. Il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) si occupa esclusivamente di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non presenti vizi logici, senza poter riesaminare i fatti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44402 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44402 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per i reati contestati prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, sono fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza dei reati (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.