Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa miravano a una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa ai giudici di Cassazione. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del ricorso in Cassazione.
Il caso in esame: contestazione dell’elemento soggettivo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Firenze. La difesa contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo in particolare che non fosse stata adeguatamente provata la finalità di profitto perseguita dall’imputato.
Secondo il ricorrente, la decisione dei giudici di merito era viziata da una violazione di legge, poiché non aveva correttamente individuato questo aspetto psicologico essenziale per la configurazione del reato. Le doglianze difensive, tuttavia, si concentravano su una rilettura degli elementi probatori già valutati nei gradi precedenti.
La valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto le argomentazioni difensive, qualificando il ricorso come manifestamente infondato e non consentito. I giudici hanno sottolineato come le critiche mosse alla sentenza impugnata non costituissero una reale denuncia di violazione di legge, bensì un tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”. In altre parole, la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, ma deve solo verificare che quest’ultimo abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito che la violazione di legge denunciata era “palesemente smentita” dalla corretta interpretazione e applicazione della norma penale da parte dei giudici di secondo grado, in linea con la consolidata giurisprudenza. I giudici del merito, si legge nel provvedimento, avevano “ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento”.
Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché tendeva a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito”. La Corte ha ribadito che tali attività sono estranee al suo giudizio e non sono ammesse, a meno che non si dimostri un travisamento decisivo di una prova specifica, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per avere successo, l’impugnazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Proporre una semplice rilettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche. È fondamentale, quindi, che la strategia difensiva in Cassazione sia mirata a evidenziare errori di diritto e non a contestare valutazioni di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le argomentazioni difensive non denunciavano una reale violazione di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, attività che esula dalle competenze della Cassazione.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
È il tipo di controllo che la Corte di Cassazione esercita sulle sentenze. Non può riesaminare i fatti o le prove (giudizio di merito), ma può solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussiste dell’elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla manc individuazione specifica del fine di profitto perseguito, è manifestamente infon e non consentito in questa sede;
che, invero, la violazione di legge denunciata è palesemente smentita dall corretta interpretazione ed applicazione della norma penale, conformemente al consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37861 del 09/06 COGNOME, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276104), l ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazio rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.