Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità, e perché la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due fronti principali: la valutazione dell’attendibilità di una testimonianza resa da un agente di polizia penitenziaria e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di offrire una lettura dei fatti diversa e più favorevole rispetto a quella adottata nei gradi precedenti.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma toccavano il cuore del “giudizio di merito”. Contestare la ricostruzione dei fatti, l’attendibilità di un testimone o l’interpretazione del materiale probatorio sono attività di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
La Differenza tra Merito e Legittimità
È cruciale capire questa distinzione:
* Giudizio di Merito (Tribunale e Corte d’Appello): In questa fase, i giudici analizzano le prove (documenti, testimonianze, perizie) per accertare come si sono svolti i fatti e decidere chi ha torto o ragione.
* Giudizio di Legittimità (Corte di Cassazione): Qui, la Corte non riesamina le prove. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti.
Il ricorrente, criticando le conclusioni della Corte d’Appello, stava di fatto chiedendo un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su “condivisibili massime di esperienza”. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo coerente perché ritenevano attendibile la testimonianza dell’agente e perché le obiezioni della difesa non erano fondate. Pertanto, le critiche del ricorrente non denunciavano un reale travisamento della prova, ma si limitavano a proporre una “diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio”, inammissibile in questa sede. Allo stesso modo, anche la decisione di negare le attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata dalla Corte territoriale, trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. Chi intende adire la Corte Suprema deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, senza sperare in un riesame completo del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, questioni riservate esclusivamente al giudice di merito e non consentite nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è riservato al ‘giudice di merito’?
Significa che la questione, come l’attendibilità di un testimone o l’interpretazione del materiale probatorio, può essere decisa solo dai tribunali di primo e secondo grado, che ricostruiscono i fatti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili e che i rilievi critici del ricorrente in tema attendibilità, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello circa l’errore in cui poteva essere incorso l’agente della Polizia penitenziaria nell’avvedersi del telefono cellulare;
ritenuto che anche le censure articolate con il motivo in punto di trattamento sanzioNOMErio, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego della circostanza attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consi e estensore
Il Presidente