Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, le cui ragioni sc state ribadite con memoria;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e di riconoscimento delle circostanze aggravanti, oltre ad ess privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede;
che, invero, l’accertamento sulla perdurante inclinazione a delinquere dell’imputato nonché quello sulla speciale tenuità del danno rientrano ne discrezionalità del merito e sfuggono al sindacato di legittimità laddove si sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e non siano frutto di mero arbi che, peraltro, la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di un censura solo successivamente illustrata con la proposizione del ricorso cassazione deve intendersi come questione che non ha costituito specifico motivo di appello;
che, nella specie, a fronte di generici motivi di appello, i giudici del me hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticit giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.