Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione. Questa ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo esemplare i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, specialmente in un ambito delicato come l’esecuzione della pena e le misure alternative. Il caso in esame riguarda un soggetto in affidamento in prova che, dopo essersi visto negare un’estensione delle proprie autorizzazioni, ha tentato di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, scontrandosi con i limiti procedurali del ricorso.
I Fatti di Causa: il Diniego del Magistrato di Sorveglianza
La vicenda ha origine con un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce. Un individuo, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, aveva presentato una richiesta per ampliare le autorizzazioni connesse al suo programma di reinserimento. Tuttavia, il Magistrato respingeva la domanda, fondando la sua decisione su un giudizio di “scarsa affidabilità” del soggetto, motivato da una violazione recentemente commessa.
Il Tentativo di Appello e il ricorso inammissibile
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto un reclamo, che è stato qualificato come ricorso per cassazione. La doglianza principale si concentrava su un presunto vizio di motivazione dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza. In sostanza, il ricorrente non contestava una violazione di legge, ma la valutazione che il giudice aveva fatto del suo comportamento, proponendo una lettura alternativa dei fatti a lui più favorevole.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era stato proposto per “motivi non consentiti”. La critica del ricorrente, infatti, non mirava a denunciare un errore nell’applicazione della legge, ma a ottenere una nuova e diversa valutazione dei suoi comportamenti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che opera come giudice di legittimità e non di merito.
Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti. Tentare di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale del giudice di sorveglianza sulla “scarsa affidabilità” costituisce una censura di merito, preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Le parti devono concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di errori di diritto. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche una sanzione economica per il ricorrente. In questo caso, in assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito sulla necessità di calibrare attentamente i motivi di ricorso per non incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e nelle relative conseguenze sanzionatorie.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, ovvero cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei comportamenti del ricorrente, attività che spetta al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione in qualità di giudice di legittimità.
Cosa aveva richiesto originariamente il ricorrente al Magistrato di Sorveglianza?
Il ricorrente aveva richiesto un ampliamento delle autorizzazioni correlate alla misura alternativa dell’affidamento in prova a cui era sottoposto. La richiesta era stata respinta dal Magistrato a causa di una valutazione di scarsa affidabilità dovuta a una recente violazione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso determinata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il 23/07/1987
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto una domanda di ampliamento delle autorizzazioni correlate alla misura alternativa dell’affidamento in prova, introdotta da NOME Matteo. In particolare, si esprime un giudizio di scarsa affidabi dell’affidatoin ragione di una recente violazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, COGNOME NOMECOGNOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, la doglianza tende a proporre una diversa lettura – in fatto comportamenti tenuti dall’affidato, in modo non compatibile con i poteri di ques giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore