Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico: la distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Comprendere questa differenza è cruciale per capire perché un ricorso inammissibile non è un semplice rigetto, ma una sanzione per aver tentato di superare i confini stabiliti dalla legge per l’impugnazione. Analizziamo insieme questa decisione per fare chiarezza.
Il Caso in Esame: la Contestazione dei Fatti
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze non riguardavano presunti errori nell’applicazione delle norme di legge, bensì la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici dei gradi precedenti. In particolare, il ricorrente contestava l’attendibilità di un riconoscimento fotografico e il nesso di causalità tra la sua condotta e le lesioni riportate dalla parte offesa. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa lettura delle prove, proponendo una propria versione dei fatti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo chiaro e netto le ragioni di tale decisione. I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dal ricorrente erano del tutto estranee ai poteri della Corte. Il cosiddetto “giudizio di legittimità”, proprio della Cassazione, non permette di entrare nel merito della vicenda e di riconsiderare gli elementi di prova. Questo compito spetta esclusivamente al “giudice di merito”, ovvero al Tribunale e alla Corte d’Appello, che hanno il dovere di analizzare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire l’accaduto.
La Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua, adeguata e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo esauriente perché ritenevano attendibile il riconoscimento fotografico e provato il nesso causale, basando il loro ragionamento su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. Tentare di sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità si traduce, inevitabilmente, in un ricorso inammissibile. Non si può chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, logica e ben motivata, del giudice che ha già esaminato i fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il pagamento di una somma di denaro in favore della “cassa delle ammende”, un fondo destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti. In questo specifico caso, la Corte ha stabilito che la somma fosse di 3.000 euro, ritenendola equa in considerazione delle questioni sollevate. Questa ordinanza serve quindi da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per tentare una terza valutazione dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un riconoscimento fotografico?
No. L’ordinanza chiarisce che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva del giudice di merito (primo grado e appello). La Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge, svolgendo un giudizio di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a 3.000 euro.
Qual è stato il motivo principale per cui il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non erano consentite nel giudizio di legittimità. Il ricorrente cercava di ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43000 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MIRABELLA ECLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dell’attendibilità del riconoscimento fotografico e del nesso di causalità con le lesioni refertate, e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effetti travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
Il Crre estensore
II Presidènte