Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi gradi di giudizio, ma ciascuno ha un ruolo ben definito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire un punto fondamentale: la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità, e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo concetto è cruciale per comprendere perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi di appello, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, criticando in particolare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, inclusa l’attendibilità della persona offesa.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte Suprema di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, proponendo una lettura alternativa degli elementi raccolti durante il processo.
La Decisione della Cassazione: un chiaro esempio di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano costruito un percorso logico-giuridico coerente nella loro motivazione.
Qualsiasi tentativo di sottoporre alla Corte una nuova valutazione delle prove o di contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente erano inammissibili perché:
1. Concernevano il merito della vicenda: Le critiche non riguardavano violazioni di legge, ma la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove, attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
2. La motivazione della Corte d’Appello era adeguata: La Corte d’Appello di Cagliari, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e “condivisibili massime di esperienza”. In particolare, era stata motivata in modo esauriente la valutazione sull’attendibilità della persona offesa.
3. Il ricorso mirava a un terzo grado di giudizio: Le argomentazioni del ricorrente non erano altro che un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, proponendo una “diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio”, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
* Il pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o che esulano dalle competenze della Corte di Cassazione. La decisione ribadisce con forza che il giudizio di legittimità ha una funzione di controllo sulla corretta applicazione del diritto e non può trasformarsi in un’ulteriore istanza per rimettere in discussione i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, compresa l’attendibilità della persona offesa. Queste attività sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può decidere se un testimone è credibile o meno?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo alla credibilità di un testimone o della persona offesa. Il suo compito è solo quello di verificare che la motivazione della sentenza impugnata su quel punto sia logica, completa e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33104 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il 31/01/1952
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14794/25
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzàmento del materiale’ probatorio, profili dl giudizio rimessi alla . esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità della persona offesa e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex aft. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 15 settembre 2025
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