Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando con fermezza i confini del proprio giudizio. Quando un ricorso si basa su una richiesta di rivalutazione dei fatti, la Corte interviene per ribadire il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario e le reali possibilità di successo di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha impugnato la decisione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla sua affermazione di responsabilità penale. In sostanza, il motivo di ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove così come effettuate dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 13009 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il ricorso era costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. Con questa espressione, si intende che il ricorrente non stava contestando un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma di diritto, ma stava piuttosto proponendo una propria, diversa valutazione delle risultanze istruttorie emerse durante il processo.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove (come testimonianze, perizie, documenti) per decidere se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. Questo compito spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. Il giudizio di legittimità, invece, si limita a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Corte ha citato diversi precedenti giurisprudenziali per rafforzare la sua posizione, sottolineando come non sia consentito dedurre un “travisamento del fatto” con lo scopo di ottenere una rilettura degli elementi di prova o l’adozione di nuovi criteri di valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Dimostra che l’impugnazione deve essere fondata su precise questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione rilevanti) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la declaratoria di un ricorso inammissibile con la conseguente condanna a sanzioni economiche. È quindi essenziale, per i legali e i loro assistiti, comprendere a fondo i limiti del giudizio di legittimità prima di intraprendere questa strada processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si basava su doglianze relative alla valutazione dei fatti, materia preclusa al giudizio della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, può essere condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, specialmente quando si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13009 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13009 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il 20/04/1980
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e n .iizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in 5.;( de di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a r n porre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitl: mità; non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle riswitanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.279 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. ..’.5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi cl fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e 1: iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib k, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som – na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder’ profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammei ide. Così deciso, 14/03/2025