Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare la Pena
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di Cassazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile non è solo un esito procedurale, ma la conseguenza di un’errata impostazione del gravame. Il caso analizza una situazione frequente: un imputato che, insoddisfatto della pena inflitta, si rivolge alla Suprema Corte sperando in una rivalutazione che, per sua natura, non può avvenire in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, bensì la determinazione del trattamento punitivo. In particolare, le sue censure si concentravano su due aspetti principali: la severità della pena applicata e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi che avrebbero giustificato una pena più mite. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere una nuova valutazione di questi elementi da parte della Corte di Cassazione, con la speranza di una riduzione della sanzione.
La Declaratoria di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello della loro ammissibilità.
La Corte ha stabilito che le censure proposte non erano consentite dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di fare proprio ciò che le è precluso: sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito riguardo alla concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha osservato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice d’appello aveva infatti giustificato la sua decisione facendo riferimento all’assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato e sottolineando come la pena inflitta fosse già prossima al minimo edittale previsto dalla legge. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici o giuridici, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di intervento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, non su un semplice disaccordo con la valutazione del giudice. Tentare di contestare il trattamento punitivo senza evidenziare un errore giuridico o un’illogicità palese nella sentenza di secondo grado si traduce quasi inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni. La decisione serve da monito: la strategia difensiva in sede di legittimità deve essere rigorosamente tecnica e giuridica, evitando di trasformare il ricorso in un improprio appello mascherato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate miravano a ottenere una nuova valutazione sul merito della determinazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, attività preclusa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in sede di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo o le prove, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente interpretato e applicato la legge e che la motivazione della loro decisione sia logica e priva di contraddizioni.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un gravame non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e, segnatamente, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difetto di ulteriori elementi positivamente valutabili e alla misura della pena prossima al minimo edittale: vedi pag. 4 sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024