Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i motivi non superano il vaglio
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito, con una nuova ordinanza, i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma il custode della corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere meglio le ragioni e le conseguenze di una simile statuizione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa degli eventi e chiedendo una diversa qualificazione giuridica del reato, da calunnia a simulazione di reato. In sostanza, la difesa non lamentava una violazione di legge, bensì un presunto errore di valutazione dei fatti e delle prove acquisite durante il processo.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che le argomentazioni proposte erano finalizzate a ottenere una rivalutazione completa del compendio probatorio, un’attività che esula dalle competenze della Cassazione. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici della Cassazione hanno spiegato che il loro compito non è quello di riesaminare le prove e scegliere quale, tra le possibili ricostruzioni dei fatti, sia la più plausibile. Questo è il ruolo del Tribunale e della Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per denunciare errori di diritto, come l’errata applicazione di una norma, oppure vizi della motivazione, quali la manifesta illogicità o la contraddittorietà.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha indicato specifici e decisivi travisamenti probatori, ovvero errori palesi nella lettura di una prova, ma si è limitato a contestare l’interpretazione data dalla Corte territoriale, suggerendone una a sé più favorevole. Questo approccio, secondo la Suprema Corte, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, cosa non permessa dal nostro ordinamento. Anche la richiesta di riqualificare il reato è stata ritenuta infondata, poiché la Corte d’Appello aveva già escluso tale possibilità con una motivazione coerente e corretta basata sui fatti accertati.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi di diritto e non su contestazioni fattuali. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche, è cruciale che i motivi di impugnazione si concentrino sulla denuncia di vizi specifici, come l’illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata o l’errata interpretazione di norme giuridiche, senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come ricostruito nei gradi di merito.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un caso?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come si sono svolti i fatti (valutando le prove), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso in Cassazione?
Un ricorso in Cassazione è valido se contesta vizi di legittimità. Questi includono l’errata applicazione della legge, vizi procedurali, o difetti della motivazione della sentenza impugnata, come la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà o il travisamento di una prova decisiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l’ammissibilità dei motivi di ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto per un verso contestano la valutazione del compendi probatorio acquisito resa dai giudici del merito sollecitando una integrale una rivalutazione d prove e suggerendone una lettura alternativa, rispetto a quella privilegiata dalla Co territoriale, con considerazioni estranee al sindacato di legittimità perchè avulse dalla punt indicazione di profili di manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà del motivare pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti probatori e per altro rivendicano una diversa qualificazione del fatto ( da calunnia a simulazione di reat coerentemente e correttamente esclusa dalla sentenza gravata alla luce della situazione in fatto all’uopo ricostruita;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.