Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un caposaldo del nostro sistema processuale: il suo compito non è quello di rivedere i fatti di una causa, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Questa pronuncia offre lo spunto per chiarire perché un ricorso inammissibile viene respinto e quali sono i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha tentato di ottenere un annullamento basandosi su una rivalutazione delle prove, scontrandosi con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, ha presentato ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Il fulcro del suo ricorso non era una presunta errata interpretazione di una norma, bensì la contestazione del modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove e ricostruito gli eventi. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte Suprema di effettuare una nuova e diversa analisi delle risultanze istruttorie, proponendo una propria versione dei fatti.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Questo significa che la Corte non può entrare nel vivo della ricostruzione fattuale, attività che spetta esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. L’appello dell’imputato è stato qualificato come un insieme di “mere doglianze in punto di fatto”, un tentativo di ottenere una rilettura delle prove già vagliate, cosa preclusa in sede di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha sottolineato che non le è consentito “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito”. Non può, quindi, operare una “rilettura degli elementi di fatto” né adottare “nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Anche il cosiddetto “travisamento del fatto” non può essere invocato per sollecitare una semplice riconsiderazione delle prove. La Corte può intervenire solo se il giudice di merito ha fondato la sua decisione su una prova inesistente o ha ignorato una prova decisiva, ma non se ha semplicemente interpretato le prove in un modo non gradito alla difesa.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e si allinea a una giurisprudenza costante. I giudici hanno spiegato che il motivo di ricorso dedotto non era consentito dalla legge perché mirava a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. La difesa non ha evidenziato vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha cercato di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con il proprio. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con l’ulteriore considerazione che la sua proposizione non era esente da profili di colpa, giustificando così la condanna a una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
La decisione in esame riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende presentare un ricorso inammissibile deve essere consapevole che non può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, come l’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e di una sanzione a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto, ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un giudizio di legittimità e non di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare come si sono svolti i fatti (giudizio di merito), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza vizi giuridici.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1590 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 08/05/1990
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 06/12/2024