Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensi che erano stati articolati su questi punti già con l’atto di appello e di cui ha d puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pag. 4 della sentenza); la difesa finisce invece p contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui so approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento d decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla personalità dell’imputato, già gravato da precedenti penali, anche di rilevante allarme sociale (cfr., ivi, pag. 4): è appena il caso ribadire il giudice di merito, inoltre, nel motivare il diniego della concessione del attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisiv comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (cfr., Sez. 2 – n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 –
02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 271269 GLYPH 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere E ensore