Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Riesame dei Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile, specialmente quando la difesa tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Questa decisione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ruolo della Suprema Corte non è quello di rivalutare le prove, ma di garantire la corretta applicazione della legge.
Il Caso: Appello contro una Dichiarazione di Responsabilità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. La difesa ha basato il proprio ricorso su due principali motivi: un presunto vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo agli elementi costitutivi del reato contestato. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le prove e le argomentazioni difensive, giungendo a una conclusione errata.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della vicenda, quanto nei confini del potere di revisione della Corte di Cassazione. Il nostro ordinamento distingue nettamente tra giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti e si valutano le prove, e giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione.
Quando un ricorso, pur lamentando formalmente una violazione di legge, in realtà mira a contestare il risultato probatorio e a proporre una diversa lettura dei fatti, esso esce dai binari del giudizio di legittimità. In questi casi, il ricorso viene dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10254/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un ragionamento consolidato e lineare. I giudici supremi hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una risposta “congrua ed esaustiva” alle obiezioni della difesa, costruendo un percorso logico-giuridico solido.
Il tentativo del ricorrente di mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado è stato interpretato come una richiesta di “rilettura degli elementi di fatto”. La Corte ha ribadito che è preclusa al giudice di legittimità l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti, anche qualora quelli proposti dal ricorrente appaiano “maggiormente plausibili”.
Citando una serie di precedenti giurisprudenziali, la Corte ha rafforzato il principio secondo cui il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare che quest’ultima non sia viziata da errori di diritto o da manifesta illogicità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha conseguenze significative. Dichiarando il ricorso inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Le strategie difensive devono quindi concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza, evitando di sconfinare in una contestazione del merito probatorio, pena l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (come la violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione), mira a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è riesaminare le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente (giudizio di merito), ma di controllare che le leggi siano state interpretate e applicate correttamente dai tribunali inferiori e che la motivazione delle loro sentenze sia logica e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, la difesa deduce vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità e violazione di legge con riguardo alla integrazione degli estremi della norma incriminatrice: e, tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi di cui ha dato puntualmente conto; la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risull:ato probatorio cu sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 546 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
F.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consigliere Estensore