Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rientrare nel Merito
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una profonda comprensione dei suoi limiti e del suo ruolo. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta al giudice di legittimità. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano per diversi reati, ha presentato ricorso per Cassazione. Nel suo atto, pur richiamando formalmente i vizi di legge previsti dal codice di procedura penale (art. 606), di fatto non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica della sentenza impugnata. Al contrario, ha proposto una diversa interpretazione delle risultanze processuali, cercando di convincere la Corte a giungere a conclusioni diverse sulla sua responsabilità penale.
Limiti del Ricorso e Ruolo della Cassazione
Il cuore della questione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Giudizio di Merito
I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) sono definiti ‘di merito’. In queste sedi, il giudice ha il compito di ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle prove (testimonianze, documenti, perizie) e di decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, invece, svolge un ‘giudizio di legittimità’. Il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché il rispetto delle norme sul procedimento. Un ricorso inammissibile è proprio quello che, come nel caso di specie, tenta di forzare questo confine, chiedendo alla Corte di comportarsi come un giudice di merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie. Non è consentito contrapporre una lettura diversa dei dati processuali a quella, logicamente valida, effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
La Condanna Accessoria
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando numerosi precedenti, anche delle Sezioni Unite, che hanno costantemente affermato l’impossibilità per il giudice di legittimità di effettuare una nuova valutazione delle prove. L’unico motivo di ricorso non era formulato nei termini consentiti dalla legge, perché, invece di denunciare un vizio logico-giuridico della motivazione della sentenza d’appello, si limitava a criticare la valutazione del materiale probatorio, proponendone una diversa. Tale approccio trasforma il ricorso per Cassazione in un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, snaturando la funzione della Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un caposaldo del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘super-giudice’ che può rivedere ogni decisione. È il custode della legge. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione), senza tentare di riaprire la discussione sui fatti già accertati. In caso contrario, il risultato sarà non solo un ricorso inammissibile, ma anche una condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità della sentenza (come una motivazione mancante o illogica), il ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo, proponendo una propria interpretazione. Questo compito non rientra nelle funzioni della Corte.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
Con un ricorso in Cassazione si possono contestare solo i vizi previsti dalla legge, come la violazione di norme di diritto o i vizi della motivazione della sentenza (se è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). Non si può chiedere una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso.non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in r il ricorrente non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, posta a base della sentenza impugnata, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell risultanze processuali, prefigurandone un diverso apprezzamento e prospettando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsa cui sono pervenuti i giudici di merito per i reati di cui ai capi di imputazione a), b), d), e);
che, a tal proposito, giova ribadire come sia preclusa al giudice di legittimi la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie, d contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio, attraverso diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una div ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque attendibilità delle fonti di prova (per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/ Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; conformemente: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colonnberotto, Rv. 271702);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.