Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Rientra nel Merito
L’ordinanza n. 2223/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce, ancora una volta, la netta distinzione tra un vizio di legittimità, che può essere esaminato dalla Suprema Corte, e una critica al merito della decisione, che invece non trova spazio in tale sede. Analizziamo i dettagli del caso per comprendere appieno i principi affermati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava le sue doglianze su diversi motivi, tra cui la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione di nuove prove e la critica alla valutazione delle prove esistenti, definita come frutto di una “cattiva lettura del fascicolo d’indagine” e di una “cattiva predisposizione all’ascolto”. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le istanze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi proposti non rientravano nelle categorie giuridiche che possono fondare un ricorso per cassazione. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti infondati o pretestuosi.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Legittimità e Merito
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando le seguenti ragioni:
* Carattere Ripetitivo dei Motivi: In primo luogo, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano “meramente ripetitivi” di argomentazioni già sollevate e respinte nel grado precedente. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove riproporre le stesse difese, ma una sede dove denunciare specifici errori di diritto.
* Insindacabilità delle Scelte Istruttorie: La richiesta di riaprire l’istruttoria è stata giudicata irricevibile, poiché rientra nella “valutazione discrezionale della corte d’appello”. Salvo casi eccezionali di manifesta illogicità, la Suprema Corte non può sindacare la scelta del giudice di merito di non ammettere nuove prove, basandosi sulla presunzione di completezza dell’attività istruttoria già svolta.
* I Limiti dei Vizi Motivazionali: Il cuore della decisione riguarda la natura dei cosiddetti “vizi motivazionali”. La Corte ha specificato che critiche come la “cattiva lettura del fascicolo” o la “cattiva predisposizione all’ascolto” non costituiscono vizi di legittimità. Esse, infatti, si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito, ossia di come le prove sono state interpretate. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria, non che sia la più condivisibile possibile.
* Manifesta Infondatezza: Infine, anche l’ultimo motivo relativo alla partecipazione dell’imputato al reato è stato ritenuto “manifestamente infondato”, poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e logica su quel punto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva che tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Per avere successo in Cassazione, è necessario individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, legati a errori nell’applicazione delle norme giuridiche o a palesi illogicità nella motivazione, senza chiedere ai giudici di sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata nei gradi precedenti. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve inoltre da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di deduzioni già formulate, si risolvevano in critiche non consentite alla motivazione della sentenza e pretendevano una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della causa?
Significa che la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove o i fatti del processo per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la motivazione della sentenza sia logica e priva di contraddizioni (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2223 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria inviata per mail da NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all’apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata;
considerato in particolare che appartiene alla valutazione discrezionale della corte d’appello la riapertura dell’istruttoria, vuoi per la ripetizione di prove già acquisi per la assunzione di nuove prove, attesa la presunzione dì completezza dell’attività istruttoria svolta in primo grado;
osservato che i motivi fondati su vizi motivazionali “cattiva lettura del fascic d’indagine” o sulla “cattiva predisposizione all’ascolto” (motivi 2 e 3) esulano da categorie giuridiche che possono costituire la premessa di un ricorso per cassazione, riversando su questa Corte valutazioni di merito, pretendendo l’applicazione di criter valutativi che non sono di legittimità;
ritenuto che l’ultimo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato in ordine al grado di partecipazione dell’imputato alla azione delittuosa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 12/12/23