Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2223 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria inviata per mail da NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all’apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata;
considerato in particolare che appartiene alla valutazione discrezionale della corte d’appello la riapertura dell’istruttoria, vuoi per la ripetizione di prove già acquisi per la assunzione di nuove prove, attesa la presunzione dì completezza dell’attività istruttoria svolta in primo grado;
osservato che i motivi fondati su vizi motivazionali “cattiva lettura del fascic d’indagine” o sulla “cattiva predisposizione all’ascolto” (motivi 2 e 3) esulano da categorie giuridiche che possono costituire la premessa di un ricorso per cassazione, riversando su questa Corte valutazioni di merito, pretendendo l’applicazione di criter valutativi che non sono di legittimità;
ritenuto che l’ultimo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato in ordine al grado di partecipazione dell’imputato alla azione delittuosa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 12/12/23