Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo una decisione che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio perché tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali, un’operazione esclusa dal sindacato di legittimità.
La Vicenda Processuale
La questione trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Un imputato era stato ritenuto colpevole di un reato e condannato a una pena di 10 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda. La decisione dei giudici di merito (primo e secondo grado) si basava, in parte, sulla valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici avevano valutato la credibilità di un testimone, sostenendo che le sue dichiarazioni non fossero attendibili.
Il Ricorso in Cassazione e il motivo di inammissibilità
Il cuore del problema risiede nella natura del motivo presentato alla Suprema Corte. Il ricorrente non ha contestato una violazione di legge o un errore procedurale, ma ha cercato di indurre la Cassazione a una diversa interpretazione delle prove raccolte durante il dibattimento. Ha chiesto, in sostanza, di stabilire se un testimone fosse credibile o meno.
Questa richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo compito, definito ‘giudizio di legittimità’, è di assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che hanno direttamente assistito alla formazione della prova, come l’escussione di un testimone.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno spiegato che le argomentazioni del ricorrente erano fondate esclusivamente su ‘ragioni di merito’. Tentare di fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali è un’operazione che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
La Cassazione ha ribadito di non essere un ‘terzo giudice’ del fatto. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone o la valutazione di una prova, già adeguatamente motivata dai giudici di primo e secondo grado, si scontra con i limiti invalicabili del suo mandato. La declaratoria di inammissibilità è stata, di conseguenza, inevitabile.
Le Conclusioni: Conseguenze del Ricorso Inammissibile
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e in assenza di prove che il ricorso sia stato proposto senza colpa, la Corte ha applicato le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava sulla richiesta di una nuova valutazione della credibilità di un testimone. Questo tipo di valutazione riguarda il merito dei fatti e non è di competenza della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito, svolto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, consiste nell’analizzare le prove e i fatti per decidere una causa. Il giudizio di legittimità, esclusivo della Corte di Cassazione, si limita a controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge, senza riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2300 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 08/06/1964
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 5 luglio 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 10 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano considerato attendibili le dichiarazioni rese dal teste COGNOME
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta fondato esclusivamente su ragioni di merito volte a fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese in sede dibattimentale, operazione questa esclusa dal sindacato di questa Corte di legittimità;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il C9nsigliere stensore r e
COGNOMEil Presidente