Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Suoi Limiti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla Corte di Cassazione, ribadendo i confini invalicabili del suo giudizio. Spesso si crede, erroneamente, che la Cassazione rappresenti un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intero processo. Questo provvedimento ci ricorda che non è così: il ruolo della Suprema Corte è quello di garante della legge, non di giudice dei fatti.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre motivi principali. In primo luogo, ha contestato la motivazione della sentenza di condanna, sostenendo che fosse viziata da un “difetto assoluto”. In secondo luogo, ha riproposto argomentazioni già esaminate e respinte. Infine, ha sollevato una questione relativa alla recidiva, un tema che non era mai stato introdotto nel precedente giudizio d’appello.
Analisi della Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando e respingendo ogni singolo motivo. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che limitano strettamente l’ambito del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo è stato respinto perché chiedeva alla Corte di fare ciò che la legge le vieta: sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. La Cassazione non può riesaminare le dichiarazioni dei testimoni o le risultanze degli accertamenti per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza sia esente da vizi logici, come la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, ma non può sindacare la scelta del giudice di credere a un testimone piuttosto che a un altro, se tale scelta è stata adeguatamente giustificata.
La Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il secondo motivo è stato giudicato meramente reiterativo. Presentare in Cassazione gli stessi identici argomenti già rigettati in appello, senza criticare specificamente la logica giuridica con cui sono stati respinti, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorso per cassazione deve essere un’analisi critica della sentenza impugnata, non un semplice ‘copia e incolla’ dei precedenti atti.
Il Rispetto della Catena Devolutiva
Infine, il terzo motivo è incappato nella violazione della catena devolutiva. Questo principio impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state sollevate nel giudizio d’appello. Poiché la questione sulla valutazione della recidiva era nuova, non poteva essere esaminata, in quanto esclusa dall’oggetto del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva esplicitato in modo chiaro e logico le ragioni del suo convincimento, indicando le fonti di prova (dichiarazioni di un ispettore e testimonianze) e applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale. A fronte di una motivazione sufficiente e non illogica, non vi era spazio per un intervento della Corte di legittimità. La decisione finale, quindi, non è solo una sanzione processuale, ma una riaffermazione fondamentale del ruolo e della funzione della Corte di Cassazione nel sistema giudiziario italiano.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Suprema Corte. Un ricorso, per avere una speranza di essere esaminato nel merito, deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi logici evidenti della motivazione, evitando ogni tentativo di rimettere in discussione i fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
Il suo ruolo è di giudice di legittimità, non di merito. La Corte verifica solo la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, senza poter sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede se un motivo di ricorso è una semplice ripetizione di argomenti già presentati in appello?
Il motivo viene considerato inammissibile per genericità e reiterazione. La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso critichino specificamente la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non che ripropongano difese già respinte.
È possibile presentare in Cassazione un argomento non discusso in Appello?
No. Ciò violerebbe la ‘catena devolutiva’, un principio secondo cui l’oggetto del giudizio di impugnazione è limitato alle questioni già sollevate e decise nei gradi precedenti. Introdurre questioni nuove in Cassazione non è consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2234 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone il difetto assoluto non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 d 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento, in particolare a pag. 3, ove specifica fonti di prov (dichiarazioni dell’ispettore COGNOME e nonché dai testi COGNOME e COGNOME su accertamenti compiti facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo è meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma sufficientemente (in particolare con riferimento alla pluralità delle precedenti condanne) dalla corte di merito;
preso atto che il terzo motivo non è consentito poiché parte da un premessa (la valutazione sulla recidiva e la sua esclusione) che non è stato formulato in appello e che quindi viola la catena devolutiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 12/12/23
Il co sigliere est.
NOME 4 e; cp NOME