Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una profonda comprensione dei suoi limiti e del suo ruolo. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere le prove. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la funzione della Suprema Corte nel nostro ordinamento.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato la decisione basando l’unico motivo di ricorso sulla presunta illogicità della motivazione. In particolare, si criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, specialmente le dichiarazioni della persona offesa, proponendone una lettura alternativa. L’obiettivo era dimostrare che un’interpretazione differente dei dati processuali avrebbe dovuto portare a una conclusione diversa sulla responsabilità penale.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e legale del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni infondate.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata nei gradi precedenti. Non può, in altre parole, riesaminare i fatti, rileggere le testimonianze o offrire una nuova interpretazione delle risultanze processuali.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione di una sentenza è limitato alla verifica della sua coerenza logica e della sua correttezza giuridica. Non può “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”, come un’ipotetica valutazione alternativa delle prove suggerita dal ricorrente. Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (la n. 12 del 2000), la Corte ha ribadito che è precluso un riesame del merito.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici. I giudici di merito avevano esplicitato in modo chiaro e coerente le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato e la sussistenza del reato. Poiché il ricorso si limitava a proporre una diversa lettura fattuale, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. La decisione di inammissibilità e la conseguente sanzione pecuniaria sottolineano la volontà dell’ordinamento di preservare la funzione della Suprema Corte e di deflazionare il contenzioso, evitando che venga adita con motivi non pertinenti alla sua natura. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi rigorosa e mirata a evidenziare le sole questioni di legittimità, pena la sua sicura reiezione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione dei fatti e delle prove (in particolare le dichiarazioni della persona offesa) compiuta dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa. Questo tipo di censura non è consentito in sede di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2205 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivaz posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motiva sulla base della diversa lettura dei dati processuali (in particolare, dichiarazioni della offesa), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/0 Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le rag suo convincimento alle pag. 3 e 4 facendo applicazione di corretti argomenti giuridici a della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Preside