Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di chiarire un punto fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Spesso si pensa alla Cassazione come a un “terzo grado di giudizio”, ma la sua funzione è ben diversa. Questo provvedimento ribadisce con forza che la Suprema Corte non può sostituirsi ai giudici di primo e secondo grado nella valutazione dei fatti e delle prove, ma deve limitarsi a controllare la corretta applicazione della legge.
Il Caso in Esame: un Tentativo di Rivalutazione delle Prove
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi di impugnazione, non contestava una violazione di legge, bensì mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, in particolare riguardo all’attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito esclusivo di ricostruire i fatti e di apprezzare le prove. La Cassazione, invece, svolge un controllo sulla legittimità, ossia verifica che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il provvedimento in esame ha specificato che le censure proposte dal ricorrente erano inammissibili proprio perché “concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio”. Chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare se un testimone sia credibile o meno, o se una prova sia stata interpretata correttamente nel suo contenuto, significa sollecitare un nuovo giudizio sul fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
La Questione della Memoria della Parte Civile
Un aspetto interessante riguarda la parte civile. Quest’ultima aveva depositato una memoria difensiva con nota spese, chiedendone il rimborso. La Corte ha respinto la richiesta, ritenendo la memoria “superflua e generica” e quindi ininfluente ai fini della decisione. Ciò conferma che, anche per le parti civili, gli atti difensivi devono apportare un contributo utile e pertinente alla discussione giuridica.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il giudice di merito aveva fornito una “congrua e adeguata motivazione”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. I rilievi critici del ricorrente non denunciavano un reale travisamento dei dati probatori, ma erano volti unicamente a proporre una “diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio”, non consentita in questa sede. Secondo i giudici supremi, le doglianze sulla valutazione delle prove testimoniali afferiscono a questioni di fatto e, pertanto, non possono essere esaminate in sede di legittimità, specialmente quando le valutazioni del giudice di merito appaiono sorrette da una motivazione non illogica.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara inammissibile il ricorso e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con chiarezza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legge e non come giudice dei fatti, un principio essenziale per garantire la certezza del diritto e la corretta ripartizione delle funzioni giurisdizionali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, materie di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituirsi a loro in questo compito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente l’attendibilità di un testimone?
No, sulla base di questa ordinanza, la valutazione dell’attendibilità di un testimone è una questione di fatto riservata al giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione su tale punto è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33045 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/10/1961
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 14115/25 (Lodhichi Jalel)
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censuremon consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Caltanissetta ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili (in particolare della persona offesa), e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò soprattutto con riferimento al vaglio di attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa;
ritenuto che tutte le doglianze del ricorrente in punto di valutazione delle prove testimoniali non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla cognizione dei giudici di merito, le cui valutazioni appaiono sorrette da motivazione non illogica;
ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, COGNOME NOMECOGNOME tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito dell decisione (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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Il Presidente