Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione delle Prove
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, specialmente quando si tratta di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità delle motivazioni.
Il Caso: Un Appello contro la Responsabilità Penale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. La difesa ha tentato di contestare la decisione basandosi su un presunto vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che i giudici d’appello avessero interpretato male le prove raccolte durante il processo.
L’obiettivo del ricorso era quello di offrire alla Corte di Cassazione una lettura alternativa dei dati processuali e una diversa valutazione circa l’attendibilità delle fonti di prova, sperando di scardinare la decisione di condanna.
Perché il Ricorso è Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione precisa e consolidata in giurisprudenza. Il motivo di ricorso non evidenziava un vero e proprio vizio logico nella sentenza impugnata, come una contraddizione palese o una manifesta illogicità del ragionamento. Al contrario, si limitava a proporre una propria versione dei fatti e una propria valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Cassazione.
I giudici hanno sottolineato che la legge preclude alla Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con modelli di ragionamento esterni al provvedimento stesso. In altre parole, il controllo di legittimità si esercita unicamente sul testo della sentenza impugnata, per verificare se il percorso argomentativo seguito dal giudice sia coerente e rispettoso della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare: il giudice di merito, nel caso specifico la Corte d’Appello, aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, esplicitando le ragioni del proprio convincimento. Aveva ricostruito il fatto e spiegato perché la versione difensiva fosse implausibile, in assenza di riscontri. Poiché il ragionamento del giudice d’appello era logico e fondato su corretti argomenti giuridici, non sussisteva alcun margine per un intervento della Corte di Cassazione.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui il ricorso basato su una mera rilettura degli elementi di fatto, senza indicare un’effettiva falla nel ragionamento del giudice inferiore, deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La conclusione di questa vicenda processuale è netta. La ricorrente, vedendosi dichiarare il ricorso inammissibile, è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e fondato su vizi tassativamente previsti dalla legge, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione. Tentare di ottenere in sede di legittimità un nuovo esame del merito della causa è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per chi la intraprende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso si basava su una diversa interpretazione delle prove e dei fatti (una ‘diversa lettura dei dati processuali’), anziché su un vizio logico o una contraddizione interna alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, il che significa che può controllare solo la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione. Non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 171 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 22/05/1985
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Mara;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in relazi all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, si fonda su una diversa lettura dei processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione n solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla s cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali alt modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jak Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 6, sulla ricostruzione del fatto e implausibilità, in assenza del minimo riscontro, della versione offerta dall’imputata) fac applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilit prevenuta e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurq tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Co glre estensore
Il Presidente