Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti imposti al giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Quando un appello si concentra esclusivamente sulla ricostruzione delle prove, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questo meccanismo.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente lamentava principalmente un vizio di motivazione e un travisamento della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero valutato erroneamente gli elementi a suo carico. In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi probatori già esaminati nei due gradi di giudizio precedenti.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente evidenziato la natura del ricorso. Le doglianze del ricorrente erano articolate ‘esclusivamente in fatto’. Questo significa che non veniva contestata una violazione o un’errata applicazione della legge, ma si criticava il modo in cui i giudici di primo e secondo grado avevano interpretato le prove e ricostruito la vicenda.
Tale approccio è estraneo ai poteri della Corte di Cassazione. Il suo compito, definito come ‘giudizio di legittimità’, è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso definendolo inammissibile. La motivazione si fonda su punti chiave:
1. Natura Fattuale dei Motivi: I giudici supremi hanno sottolineato che chiedere una ‘rilettura degli elementi probatori’ o ‘l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione’ esula completamente dai limiti del loro sindacato.
2. Solidità della ‘Doppia Conforme’: La decisione impugnata si basava su una ‘doppia conforme’, ovvero sia il Tribunale che la Corte d’Appello erano giunti alla medesima conclusione di colpevolezza. La sentenza d’appello, pur riprendendo le argomentazioni del primo giudice, aveva fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, indicando una ‘pluralità di elementi idonei’ a dimostrare la responsabilità dell’imputato.
3. Assenza di Vizi Logici: La ricostruzione operata dai giudici di merito è stata giudicata razionale e completa, priva di ‘contraddittorietà o di manifesta illogicità’. Di conseguenza, tale valutazione è ‘insindacabile’ in sede di legittimità.
In virtù di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una speranza di accoglimento, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici macroscopici e palesi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della causa, proponendo una diversa interpretazione delle prove, è una strategia destinata al fallimento e conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni erano basate esclusivamente su una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti come un giudice di primo grado o d’appello, ma può solo verificare che le leggi siano state interpretate e applicate correttamente dai giudici precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il 03/05/1988
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME e la memoria depositata in data 26 ottobr 2024 con cui il difensore di fiducia del ricorrente insiste nei motivi di ricors rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla penale responsabilità nonché travisamento de prova è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cass quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della deci o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazi dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurab sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzame fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Co GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente