Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/04/1981
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i v
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza con cui in data 3.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato
un’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare;
Rilevato che l’ordinanza impugnata, dopo aver dichiarato la inammissibilità della detenzione domiciliare e della semilibertà, fonda adeguatamente il diniego
dell’affidamento in prova sulla gravità dei fatti per cui il ricorrente è stato condannato e dei suoi precedenti, sull’assenza di un progetto di riabilitazione, sulle
negative informazioni di polizia e sul mancato avvio di una revisione critica;
Considerato che il ricorso, relativo al solo rigetto dell’affidamento in prova, evidenzia, dal canto suo, i più limitati elementi positivi ravvisabili nella situazione
del condannato esaminata dal Tribunale di Sorveglianza (il fatto che NOME non abbia violato la misura cautelare cui è stato sottoposto da settembre 2023 a
ottobre 2024 e che abbia dato la disponibilità a svolgere attività di volontariato), i quali, tuttavia, sono senza dubbio recessivi rispetto ai più numerosi e rilevanti elementi di segno contrario;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025