Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 226 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 05/10/1987
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 499 co. 6 cod. proc. pen. quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per violazione delle regole di svolgimento dell’esame testimoniale, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità essendo pacifico che la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell’irrituale compressione dello svolgimento dell’esame e del controesame di una prova testimoniale, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell’atto (cfr., Sez. 3 , n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 01; cfr., Sez. 3 , n. 14245 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 280923 -01, in cui la Corte ha chiarito che l’indebita compressione, da parte del Presidente del collegio, del diritto dell’imputato ad effettuare il controesame testimoniale, non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca; conf., ancora, Sez. 6, n. 52903 del 07/11/2016, COGNOME, Rv. 268488 – 01), circostanza nemmeno allegata dall’odierno ricorrente;
ritenuto che la censura è, peraltro, finalizzata a sollecitare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in assenza, come nel caso di specie, della individuazione e denunzia di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici del merito (cfr., pagg. 2-4 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla valutazione delle prove, all’apprezzamento della credibilità della persona offesa ed alla sussistenza dell’aggravante dell’arma, propongono censure estranee al perimetro dei vizi deducibili in questa sede risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata; né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. l, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME