Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRANI il 31/10/1955
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 17 giugno 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 13 giugno 2022 con cui COGNOME NOME
era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo mancanza contraddittorietà
o illogicità della motivazione in ordine all’identificazione dell’imputata e all riconducibilità della condotta in capo alla stessa.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non specifico, oltre che non consentito.
Il motivo dedotto non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando
deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Il motivo, inoltre, non è consentito in quanto costituto da mere doglianze in punto di fatto, presupponendo un’erronea ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello di Bari rispetto all’identificazione dell’imputata (argomentazione difensiva superata con adeguata argomentazione, pagg. 3-4-5 della sentenza impugnata).
Il motivo avanzato, inoltre, risulta non consentito anche perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
All’inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.