Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non riesamina il merito
Comprendere i confini del giudizio di legittimità è fondamentale per ogni professionista del diritto e per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi proposti non rispettano i limiti imposti alla Suprema Corte. Questo caso evidenzia come il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove sia destinato a fallire in questa sede.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’appellante aveva basato la propria difesa su tre motivi principali: la presunta inadeguatezza delle motivazioni con cui era stata respinta la richiesta di una perizia, la richiesta di una rilettura alternativa delle prove documentali (in particolare delle perizie di parte), e una contestazione sull’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
In sostanza, la difesa mirava a convincere la Suprema Corte a riconsiderare il materiale probatorio e a giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Tuttavia, questo approccio si è scontrato con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo del ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I giudici hanno qualificato i motivi come segue:
1. Primo motivo (Aspecifico): La critica alla decisione della Corte d’Appello di non disporre una nuova perizia è stata giudicata generica. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già fornito ragioni adeguate per la loro scelta, rendendo la doglianza infondata.
2. Secondo motivo (Rivalutazione probatoria): La richiesta di una diversa interpretazione delle perizie della difesa è stata considerata un tentativo di ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge.
3. Terzo motivo (Manifestamente infondato): Anche la censura sul dolo è stata respinta. La Corte ha osservato che non vi era stata alcuna modifica del fatto contestato e che il giudice d’appello aveva già valutato e respinto le argomentazioni della difesa con motivazioni giuridicamente corrette.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel fatto che le doglianze sollevate dal ricorrente non erano “consentite dalla legge in sede di legittimità”. Il ricorso, invece di denunciare vizi di legge (come un’errata interpretazione di una norma o un vizio di motivazione logica), tentava di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Poiché il ricorso mirava a un riesame dei fatti, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per discutere l’attendibilità delle prove o la ricostruzione dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso pertinenti e conformi alla funzione del giudice di legittimità, evitando di presentare istanze che esulano dalle sue competenze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (un riesame del merito), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti come fanno i tribunali di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito delle scelte probatorie.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BERGAMO il 19/10/1969
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
aspecifiche (primo motivo), avendo la Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) indicato adeguatamente le ragioni di merito sulla infondatezza della istanza per la effettuazione della perizia;
volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (secondo motivo sulla rilevanza e significato delle perizie allegate dalla difesa);
manifestamente infondate (terzo motivo sul dolo: non vi è alcuna mutazione del fatto descritto nella imputazione; il profilo di censura sul dolo risulta vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2025.