Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
aspecifiche (primo motivo), avendo la Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) indicato adeguatamente le ragioni di merito sulla infondatezza della istanza per la effettuazione della perizia;
volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (secondo motivo sulla rilevanza e significato delle perizie allegate dalla difesa);
manifestamente infondate (terzo motivo sul dolo: non vi è alcuna mutazione del fatto descritto nella imputazione; il profilo di censura sul dolo risulta vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2025.