Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PERUGIA il 19/04/1980 NOME nato a CASTELLANETA il 17/01/1955
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
considerato
che il primo articolato motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME è formulato in termini ns t lei antiti: è appena il caso di ribadire che il sindaca v12.2/ ohm. del giudice di legittimitàl(deve essere mirato a verificare che quest’ultima: “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudic ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogic perené sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziat evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia interna “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diver parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con “altri atti dei processo” (indicati in termini spec ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misur da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., n. 36119 dei 4.7.2017, COGNOME; Sez. 1, n. 41738 del 10.10.2011 n. 41.738, COGNOME Sez. 6, n. 108ì951 del 15.3.2006, COGNOME), sicché non sono perciò deducibili, sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abb ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittor (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quan mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del process sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivit l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità q non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della cred dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto, in manier sintetica ma puntuale, delle emergenze processuali che avevano consentito d ritenere la responsabilità della ricorrente (cfr., pagg. 55-56 della sentenza essendo consentito, in questa sede, formulare doglianze che tendono a prefigurar una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei mediante criteri dì valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del me
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estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
rilevato
che anche l’unico motivo del ricorso del COGNOME è manifestamente infondato: la Corte ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME; Sez. 5, n. 12634 del 13/12/2000, COGNOME; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, COGNOME); è ricorrente inoltre l’affermazione secondo cui, in tema di querela, l’onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013, Moggi; Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, COGNOME); nel caso di specie, la Corte d’appello, con valutazione tipicamente di merito ma sorretta da motivazione immune da profili di manifesta illogicità o da profili di contraddittorietà, ha ritenuto (cfr., pag. 57 della sentenza) che la piena e compiuta consapevolezza del reato ascritto al ricorrente risalisse al sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini essendo quello il momento in cui la banca era venuta a conoscenza di tutti gli elementi della vicenda potendo apprezzarne la rilevanza anche penale; nel contestare questo approdo, il ricorso finisce allora con il contrapporre una diversa ed alternativa ricostruzione difensiva rispetto a quella operata dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette in diritto e non censurabili in punto di fatto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibiq, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2025.