Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12934 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELFI il 06/11/1999
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali la difesa deduce, promiscuamente, violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’ipotesi di reato contestata e vizio di motivazione sotto tutti i profili di cui all’art. 606 comma 1, lett. e), cod. p pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede;
che, in primo luogo, il motivo di ricorso fondato sulla lett. b) dell’art. 606 cod proc. pen. deve essere invero articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto – così come ricostruito dai giudici di merito – ne fattispecie astratta delineata dal legislatore; altro, invece, come nel caso di specie, è mettere in dubbio o contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, operazione che comporta una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quell adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 4.7.2017, COGNOME; Sez. 1, n. 417 del 10.10.2011 n. 41.738, COGNOME; Sez. 6, n. 108ì951 del 15.3.2006, COGNOME), sicché non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatori ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator del singolo elemento;
che, pertanto, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazio censurata (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01);
che, inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile e rilevante solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede;
che, peraltro, quanto all’attendibilità delle fonti di prova, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile, può essere opportuno procedere all’acquisizione di riscontri estrinseci al suo narrato e la valutazione di tali elemen probatori, che non devono risolversi in prove autonome del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, è sempre rimessa al sindacato del giudice del merito (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01 e in motivazione; Sez. 5, n. 21135 dei 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01);
che, nella specie, la Corte d’appello non ha omesso di vagliare le doglianze articolate con l’atto d’appello che ha disatteso con motivazione analitica e puntuale, dando conto delle ragioni del suo convincimento in termini che non sono sindacabili in questa sede (cfr o , pagg. 5 e 6 sull’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, precise, analitiche, ripetute nel tempo, riscontrate dalle immagini del filmato e non contrastate dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali; pagg. 6 e 7 sulla chiara manifestazione, alla luce del filmato, dell’intento dell’imputato di impossessarsi del bene altrui durante l’aggressione; pagg. 7 e 8 sulla carenza di prova della condotta ingiusta della vittima, sulla non speciale tenuità del danno, anche in ragione delle lesioni fisiche, nonché sulla non integralità del risarcimento, peraltro nemmeno ritenuto satisfattivo dalla p.o.) in quanto frutto di una valutazione di merito non inficiata dal travisamento di prove ovvero da profili di manifesta illogicità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.