Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’esito di un processo non sempre soddisfa tutte le parti coinvolte. Tuttavia, l’accesso ai gradi di giudizio superiori, in particolare alla Corte di Cassazione, è soggetto a regole precise. Un recente provvedimento chiarisce perché un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma una conseguenza diretta di un’impostazione errata dell’appello. Analizziamo insieme i confini del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tra un uomo e la sua ex compagna, culminata in una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. L’uomo, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare il giudizio a lui sfavorevole. I motivi del suo ricorso, tuttavia, si sono scontrati con i rigidi paletti che delimitano le competenze della Suprema Corte.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le prove e chiedere una nuova valutazione dei fatti. Il suo compito è quello di ‘giudice della legittimità’, non del merito. Ciò significa che la Corte verifica esclusivamente che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i motivi presentati dal ricorrente sono stati interpretati dalla Corte come un tentativo di proporre ‘letture alternative delle vicende’ e una ‘diversa valutazione degli elementi probatori’. Questo tipo di critica non è consentito in sede di Cassazione. Per ottenere un annullamento della sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare una ‘mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione’, ovvero una frattura così grave nel ragionamento del giudice da risultare evidente ictu oculi (a colpo d’occhio).
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ‘completa ed adeguatamente motivata’ e avesse affrontato tutti i punti salienti della controversia. Le argomentazioni del ricorrente, al contrario, non hanno raggiunto lo standard necessario per essere prese in considerazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il divieto di rivalutazione del merito in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che criticare la motivazione di una sentenza non significa semplicemente offrire una ricostruzione dei fatti più favorevole alla propria tesi. È necessario, invece, individuare un vizio logico-giuridico intrinseco al ragionamento del giudice di grado inferiore. Poiché il ricorso si limitava a contestare l’interpretazione delle prove, senza evidenziare un difetto strutturale della motivazione, è stato inevitabilmente respinto.
Le Conclusioni
La decisione conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve anche da deterrente contro la proposizione di appelli palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La lezione è chiara: per adire la Suprema Corte, è indispensabile formulare censure di legittimità specifiche e non limitarsi a contestare il merito della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non è permessa in sede di Cassazione.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
Si possono contestare vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge, oppure la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Non è possibile chiedere alla Corte di rivalutare le prove e i fatti del processo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6862 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 18/06/1966
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di letture alternative delle vicende oggetto del processo, fondata sulla dive valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merit considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, o è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest’ultima, come un ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da ris ictu ocu/i;
ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso non raggiungono lo standard necessario a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata, che ha toccato i punti salienti della controversia tra il ricorrente e la sua ex compagn rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Con igliere lstensore
Il Presidente