Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude le porte a un nuovo esame
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Spesso si crede che l’ultimo grado di giudizio possa rimettere tutto in discussione, ma la realtà processuale è ben diversa. Vediamo perché, analizzando un caso concreto in cui i motivi di ricorso sono stati giudicati non idonei a superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi si basavano su due punti principali: in primo luogo, lamentava un presunto travisamento della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero valutato erroneamente gli elementi a suo carico per fondare la sua responsabilità penale. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un livello precedente, quello della corretta formulazione e ammissibilità delle censure.
Le motivazioni sulla reiterazione dei motivi di appello
Il primo motivo, relativo al travisamento della prova, è stato qualificato come generico e aspecifico. La Corte ha osservato che le doglianze presentate non erano nuove, ma costituivano una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione esaustiva e logica, indicando una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità dell’imputato. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma è un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripetere le stesse argomentazioni sperando in un esito diverso è una strategia destinata a fallire di fronte a una motivazione solida della corte territoriale.
La valutazione delle attenuanti e il ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato respinto con una logica simile. La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti era supportata da una motivazione priva di evidenti illogicità. In base a un principio consolidato, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, implicitamente superando tutti gli altri. Tentare di contestare questa valutazione discrezionale in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano conformi ai canoni del giudizio di legittimità. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della vicenda, un compito che esula dalle sue competenze. Il primo motivo era una mera ripetizione di censure già respinte, mentre il secondo contestava una valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un annullamento della sentenza impugnata.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso insegna che un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema precisione tecnica, evidenziando vizi di legge o di motivazione manifesta, e non può essere una semplice richiesta di riconsiderare i fatti o le valutazioni già compiute dai giudici di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi di questioni già decise nei gradi precedenti, oppure quando si chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di appello?
No, non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Si può contestare solo il cosiddetto ‘travisamento della prova’, ovvero quando il giudice di merito ha interpretato un elemento probatorio in modo palesemente errato e illogico, stravolgendone il significato.
Il giudice è obbligato a considerare ogni elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per negare la concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene più importanti e decisivi, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta travisamento della prova di pen responsabilità dell’imputato, è generico ed aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglia già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze proce hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricor (vedi pagg. 4/5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in quest sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si pagina 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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