Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Questo concetto è cruciale per comprendere come funziona il nostro sistema giudiziario ai suoi massimi livelli. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma piuttosto quello di garante della corretta applicazione della legge.
Il caso in esame: un tentativo di riesame nel merito
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il motivo centrale dell’appello era una critica alla motivazione della sentenza di condanna. Il ricorrente sosteneva che la decisione fosse illogica, proponendo di fatto una diversa lettura delle prove raccolte durante il processo e una ricostruzione alternativa della vicenda. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare l’attendibilità delle fonti di prova e il peso dato a ciascun elemento, un’operazione tipica dei giudizi di primo e secondo grado (i cosiddetti giudizi di merito).
La decisione della Corte e le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato e irremovibile del nostro ordinamento processuale: alla Corte Suprema è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito, definito come giudizio di legittimità, è quello di verificare se la sentenza impugnata abbia violato la legge o presenti vizi logici così gravi da renderla incoerente o contraddittoria. Non può, invece, saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”, come appunto una diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la sua decisione, la Corte ha spiegato che il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) aveva esplicitato in modo chiaro e privo di vizi logici le ragioni del proprio convincimento. La sentenza impugnata aveva applicato correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato. L’appello, al contrario, si risolveva in una richiesta di riesame del merito della causa, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Cassazione. Citando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte ha rafforzato il concetto che il suo sindacato si ferma alla coerenza e correttezza giuridica del ragionamento del giudice di merito, senza entrare nel “come” si è arrivati a quella conclusione fattuale.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione ha due conseguenze dirette e significative. La prima è di natura pratica per il ricorrente: la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La seconda è un monito di carattere generale: chi intende presentare ricorso per Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione), evitando argomentazioni che mirino a una riconsiderazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente non contestava una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma chiedeva una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, né sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40750 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla bas della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un div giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla leg stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazio di responsabilità e della sussistenza del reato ( cfr. pag. 2 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente